Caso almasri esclusa giudizio alla consulta avvocati ha vinto la ragion di stato
La vicenda giudiziaria legata alla richiesta di intervento nel processo davanti alla Corte costituzionale da parte di Lam Magok Biel Ruei si chiude con un esito negativo: la Consulta dichiara inammissibile la domanda del richiedente asilo sud-sudanese, vittima di Osama Almasri. Il cuore della questione riguarda i rapporti tra l’Italia e la Corte penale internazionale e, soprattutto, l’impossibilità di avviare un procedimento effettivo nella sede penale. La decisione della Corte rafforza l’orientamento secondo cui la partecipazione al giudizio incidentale richiede un collegamento rigoroso, immediato e giuridicamente incisivo rispetto all’oggetto del giudizio.
corte costituzionale inammissibile la richiesta di lam magok
La Corte costituzionale ha respinto la richiesta di Lam Magok Biel Ruei di essere ammesso nel giudizio relativo a una questione sollevata dalla corte d’appello di roma. Il procedimento è collegato alla scarcerazione del generale libico menzionato nell’argomentazione e, in parallelo, alla vicenda che ha riguardato Osama Almasri.
I giudici romani prospettano l’incostituzionalità della legge di attuazione dello statuto di roma, nella parte in cui non consentirebbe ai magistrati italiani di soddisfare le richieste dell’organismo internazionale senza la collaborazione del ministro della giustizia. Nel racconto dei fatti richiamati dal giudizio, proprio la collaborazione mancata avrebbe inciso direttamente sulla vicenda: Almasri, indicato come ricercato per torture e crimini contro l’umanità, sarebbe stato liberato e poi rimpatriato con volo di stato, dopo lo svolgimento di un percorso che ha impedito l’avvio del processo davanti alla CPI.
In seguito, secondo l’impostazione descritta, anche l’azione penale nei confronti di responsabili politici sarebbe stata paralizzata dallo scudo parlamentare. Per questo, a Lam Magok, che sostiene di essere stato picchiato e torturato a Mitiga, sarebbe rimasto essenzialmente uno scenario in cui far valere le proprie ragioni in un giudizio davanti alla Consulta.
udienza del 18 maggio e rigetto dell’istanza del migrante
Lam Magok aveva chiesto di partecipare in vista dell’udienza prevista per il 18 maggio. La Corte costituzionale ha però respinto l’istanza, affermando che non sussiste un nesso di immediata inerenza tra l’oggetto del giudizio e la posizione soggettiva del richiedente asilo.
Nell’ordinanza depositata giovedì, con relatore giovanni pitruzzella, i giudici richiamano il principio secondo cui la partecipazione al giudizio incidentale è riservata a soggetti titolari di un interesse qualificato e immediatamente inerente al rapporto sostanziale dedotto in giudizio.
requisito dell’effetto immediato e irreparabile sulla posizione giuridica
La Corte precisa che, per l’ammissione, occorre che la decisione della Consulta produca un effetto immediato e irreparabile sulla posizione giuridica del terzo. In assenza di tale condizione, la domanda non può essere accolta.
argomenti della difesa di lam magok e mancato accoglimento
Secondo gli avvocati di Lam Magok, francesco romeo e antonello ciervo, nel caso specifico il requisito indicato dalla Corte sarebbe stato soddisfatto. La tesi difensiva collega l’eventuale dichiarazione di incostituzionalità della legge di attuazione a un conseguente accertamento della condotta del ministro della giustizia rispetto alla mancata collaborazione nella consegna di Almasri.
La difesa sostiene che, se tale passaggio venisse riconosciuto, il migrante non sarebbe più in grado di attivare, in sede civile, la “strada giudiziaria” per il risarcimento danni. L’intervento, quindi, avrebbe dovuto portare al rigetto della questione di costituzionalità, così come prospettato dagli stessi legali nell’atto di intervento.
la corte: tutela possibile nelle sedi appropriate con vaglio autonomo
La Corte costituzionale non accoglie la ricostruzione difensiva. La decisione afferma che, indipendentemente dall’esito del giudizio di costituzionalità, Lam Magok potrà ottenere piena tutela giurisdizionale nelle sedi indicate, con il vaglio di presupposti autonomi e peculiari della domanda risarcitoria.
reazioni degli avvocati e richiamo alla “ragion di Stato”
Gli avvocati Romeo e Ciervo esprimono rammarico per l’esito. La posizione difensiva collega la preclusione del processo penale a una scelta politica che, nel racconto riportato, avrebbe impedito la celebrazione del procedimento a carico dei ministri indicati e del sottosegretario, richiamando l’idea di un “superiore interesse dello Stato”.
Nella lettura degli stessi legali, la decisione odierna della Consulta si collocherebbe nell’orbita della “ragion di Stato” emersa dal voto della maggioranza parlamentare, come esplicitato nel testo che riporta la loro valutazione.
figure citate nella vicenda
Nel quadro dei fatti descritti compaiono diverse figure, legate sia alla vicenda giudiziaria sia alle contestazioni svolte nel procedimento:
- Lam Magok Biel Ruei
- Osama Almasri
- giovanni pitruzzella
- francesco romeo
- antonello ciervo
- carlo nordio
- matteo piantedosi
- alfredo mantovano
