Referendum giustizia 2026: ragioni per votare no

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Referendum giustizia 2026: ragioni per votare no

Domenica e lunedì si vota per un referendum sulla riforma costituzionale della magistratura: un intervento approvato dal Parlamento e firmato dal ministro della Giustizia Carlo Nordio e dalla premier Giorgia Meloni. La consultazione riguarda un disegno di riforma che mira a incidere sul funzionamento della magistratura, con l’obiettivo dichiarato di ricalibrare assetti e garanzie. Le argomentazioni presentate mettono al centro il tema della separazione delle carriere, l’impatto sull’indipendenza dei magistrati e il modo in cui cambierebbero i nuovi organi di autogoverno.

separazione delle carriere: un falso problema o un cambiamento reale?

La separazione delle carriere viene indicata come un falso problema. Dal 2022 i percorsi di giudici e pubblici ministeri sarebbero già di fatto separati: il passaggio da una funzione all’altra risulterebbe consentito una sola volta e limitato ai primi dieci anni di carriera, con l’obbligo di trasferirsi in un altro distretto giudiziario, cioè in un’area distante, così da ridurre il rischio di dubbi sull’imparzialità.

Secondo i dati richiamati, dal 2019 al 2024 i magistrati passati dal ruolo di giudice a quello di pm o viceversa sarebbero stati in media trenta all’anno, pari allo 0,34% del totale. Anche l’ipotesi di un presunto allineamento dei giudicanti alle posizioni dell’accusa sarebbe smentita da statistiche: negli ultimi dati citati, il 54,8% dei giudizi ordinari si conclude con assoluzione.

parità delle parti: confronto con regole diverse, non ruoli identici

Viene respinta la tesi secondo cui la difesa dovrebbe stare sul medesimo piano dell’accusa. Nel sistema descritto, il pm e il giudice lavorano con il fine di accertare la verità e non di ottenere una condanna, come mostrerebbe anche la richiesta di archiviazione nel 40% dei casi in fase d’indagine. Se emergono elementi a favore dell’imputato, il pm ha il dovere di portarli al giudice; se l’imputato risulta innocente, deve chiedere l’assoluzione, con la precisazione che, in caso contrario, emergerebbero conseguenze disciplinari.

Per l’avvocato, invece, l’impostazione è rovesciata: la deontologia impone di agire nell’interesse del cliente, anche se ciò comporta depositare prove che possano risultare sfavorevoli rispetto alle proprie convinzioni personali. La cosiddetta parità delle parti, quindi, non significherebbe l’equiparazione delle funzioni, ma l’obbligo di confronto ad armi pari all’interno dello stesso quadro processuale, con il giudice chiamato a vigilare sul rispetto delle regole in qualità di terzo imparziale.

costituzione o legge ordinaria: perché la riforma cambia oltre il necessario?

Per realizzare una separazione piena tra le funzioni, nel ragionamento proposto non sarebbe stato indispensabile intervenire sulla Costituzione. Sarebbero stati possibili strumenti di legge ordinaria per impedire definitivamente il passaggio da una funzione all’altra oppure per disciplinare concorsi e tirocini differenziati.

La riforma, invece, viene descritta come un intervento più esteso: la magistratura verrebbe divisa in due ordini, ciascuno governato e tutelato da organi diversi. La scelta viene contestata richiamando la motivazione di evitare che i pm “diano i voti” ai giudici; secondo il testo, tale motivazione non sarebbe coerente con il meccanismo di coinvolgimento dei pm in sedi dove potrebbero incidere sul lavoro dei giudicanti.

Viene inoltre osservato che nessuna preoccupazione sarebbe manifestata per il fatto che, nell’attuale assetto, ad “assegnare voti” ai giudici sarebbero anche avvocati scelti dai partiti, e che la stessa logica continuerebbe nei futuri assetti dei Csm, secondo quanto richiamato.

rischi per l’indipendenza dei magistrati: più che separare, cambiare l’equilibrio

La separazione della magistratura in due aree produrrebbe effetti indicati come subdoli e pericolosi. In primo luogo, trasformare i pubblici ministeri in un corpo a parte, autogovernato da un proprio Csm, potrebbe allontanarli dalla cultura professionale condivisa con i giudici, rendendoli più simili a figure orientate a ottenere arresti e condanne, con una minore attenzione ai diritti degli indagati.

Nel ragionamento presentato, il nodo centrale sarebbe la possibilità di differenziare le garanzie di indipendenza tra giudicanti e accusatori, con conseguente predisposizione di un controllo politico sulle indagini.

modelli esteri e argomento contrario: quando il pm risponde all’esecutivo

Viene richiamato che, in Paesi occidentali dove lo status dei giudici è diverso da quello dei pm, questi ultimi finirebbero per rispondere, in qualche misura, all’esecutivo. Come esempio, vengono citati gli Stati Uniti, con procuratori subordinati all’Attorney general, indicato come l’equivalente del ministro della Giustizia: le indagini giudicate sgradite al governo, secondo la ricostruzione, non sarebbero portate avanti.

consiglio d’europa e raccomandazioni: la separazione come garanzia contro le ingerenze

Per sostenere la riforma, i promotori del richiamerebbero l’esistenza, in molti Paesi europei, di carriere in qualche modo separate. Nel testo viene contestato l’uso di questo confronto, sostenendo che la peculiarità italiana sarebbe piuttosto positiva: viene citato il Consiglio d’Europa come riferimento, richiamando una raccomandazione in cui si osserva che gli Stati dovrebbero permettere a una stessa persona di svolgere successivamente funzioni di pm e giudice o viceversa, perché tale possibilità costituirebbe una garanzia anche per i membri dell’ufficio del pubblico ministero contro il rischio di ingerenze da parte del potere politico.

articolo 104 della costituzione: principio formale e possibilità di svuotamento

Nel testo si osserva anche il richiamo all’articolo 104 della Costituzione, secondo cui la magistratura costituirebbe un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere. L’argomentazione proposta considera questo elemento non sufficiente, perché principi simili si troverebbero anche nelle Costituzioni di regimi autoritari; l’efficacia, quindi, dipenderebbe dall’attuazione concreta tramite leggi ordinarie.

La tesi centrale è che l’indipendenza, pur garantita formalmente dalla Carta, potrebbe essere svuotata attraverso modifiche legislative. A titolo esemplificativo, sarebbe sufficiente intervenire su norme del Codice di procedura penale per sottrarre al pm la direzione della polizia giudiziaria durante le indagini, orientando le inchieste verso i vertici delle forze dell’ordine, collegate al governo. In aggiunta, sarebbe possibile limitare la facoltà del pm di aprire indagini di iniziativa, imponendo l’attività su segnalazioni provenienti da altri soggetti, in particolare dalle forze dell’ordine. Viene richiamato inoltre che governo e Parlamento potrebbero stabilire criteri di precedenza nell’ambito dei reati da indagare, richiamando la riforma Cartabia del 2022, indicata come già vigente ma non ancora applicata secondo quanto riportato.

la politica e i nuovi csm: meccanismi di selezione e conseguenze decisionali

La crescita dell’influenza della politica sulla magistratura viene indicata come destinata ad aumentare con la riforma Nordio. Il punto di frizione proposto riguarda il modo di individuare i membri dei nuovi Csm e dell’Alta Corte disciplinare tramite un sorteggio asimmetrico: il sorteggio sarebbe reale per i magistrati, mentre sarebbe pilotato per i politici, lasciando ai partiti una capacità di scelta di fatto dei propri rappresentanti.

Da un lato, secondo la ricostruzione, magistrati chiamati a ruoli di grande responsabilità senza legittimazione collegata alle scelte dei colleghi e senza responsabilità elettorale sarebbero potenzialmente più esposti a pressioni del potere. Dall’altro lato, resterebbe una selezione di “laici” con caratteristiche presentate come funzionali alla rappresentanza degli interessi dei partiti. La capacità di influenzare le decisioni dell’organo viene indicata come un tema che risulterebbe sbilanciato.

il peso dei laici e le materie più sensibili

La maggiore presenza dei laici, secondo quanto riportato, inciderebbe soprattutto su decisioni definite più delicate sul piano politico: in primo luogo quelle disciplinari. L’impatto si estenderebbe anche ad altre aree decisionali, mantenute nel testo come ulteriori ambiti collegati alle scelte degli organi.

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Categorie: PoliticaCronaca

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