Stefano cucchi condanne per falso e depistaggio motivazioni della sentenza
Le motivazioni della sentenza legata alla vicenda “Cucchi-quater” delineano un quadro giudiziario articolato, centrato su falso e depistaggio nelle testimonianze rese nel procedimento successivo al caso di Stefano Cucchi. Il giudice monocratico di Roma Carmela Foresta, con una decisione depositata nel contesto del processo relativo ai depistaggi, ha ricostruito un percorso giudiziario in cui sarebbero emerse condotte volte a ostacolare la ricostruzione dei fatti e a offuscare la verità, secondo quanto riportato nelle motivazioni.
sentenza “cucchi-quater”: condanne per falso e depistaggio
La sentenza emessa il 16 luglio dell’anno precedente ha condannato due carabinieri ritenuti responsabili di falso e depistaggio riguardo alle dichiarazioni fornite durante il procedimento Cucchi-ter. Il giudice monocratico Carmela Foresta qualifica il contesto emerso come una mentalità descritta come radicata e rudimentale, capace di ostacolare la stigmatizzazione dei fatti di violenza contestati, con la finalità di legittimare condotte delittuose.
Secondo l’impianto accusatorio, le dichiarazioni avrebbero ostacolato la ricostruzione in relazione ai depistaggi seguiti al pestaggio e alla morte di Stefano Cucchi, arrestato il 15 ottobre 2009 e deceduto sette giorni dopo all’ospedale Sandro Pertini. In sede di sentenza, sono state stabilite condanne e assoluzioni diversificate per ciascun imputato.
condanne e formula di assoluzione nel procedimento
La decisione ha riguardato, in particolare, il maresciallo Giuseppe Perri condannato a 3 anni e 6 mesi e Prospero Fortunato, all’epoca capitano e comandante della sezione infortunistica e polizia giudiziaria presso il nucleo Radio Mobile di Roma, condannato a 4 anni dopo aver scelto il rito abbreviato.
È stato invece assolto Maurizio Bertolino, all’epoca maresciallo presso la stazione di Tor Sapienza, con la formula “perché il fatto non sussiste”.
Le accuse contestate dal pm Giovanni Musarò variano a seconda delle posizioni, ma ruotano attorno a depistaggio e falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici.
motivazioni della sentenza: l’atto ritenuto infedele e l’idoneità ingannatoria
Le motivazioni riportano un passaggio centrale: per il giudice, Perri avrebbe mentito in relazione a fatti riguardanti il carabiniere Luca De Cianni. In precedenza, De Cianni era stato condannato in via definitiva in Cassazione a 2 anni e mezzo, avendo redatto nel 2018 una falsa annotazione di servizio con cui avrebbe accusato un collega, Riccardo Casamassima, di aver chiesto soldi in cambio del racconto della verità sul pestaggio del fratello.
contesto descritto dal giudice nelle motivazioni
Nelle motivazioni, il giudice sottolinea che i mesi tra settembre e ottobre 2018 sarebbero stati particolarmente impegnativi per l’Arma, evidenziando come, secondo la ricostruzione, la vicenda avesse coinvolto alti ufficiali che avrebbero scelto di alterare il corso dei fatti.
Il testo delle motivazioni attribuisce alla falsa annotazione una finalità univoca: la creazione di realtà inesistenti per attenuare l’impatto delle dichiarazioni ritenute rilevanti per gli esiti processuali in corso. In questa prospettiva, l’atto viene descritto come finalizzato a depistare la verità sui fatti oggetto di procedimento.
la conclusione sulla prova e sugli elementi costitutivi
Secondo il giudice, il delitto contestato a Perri risulta integrato e provato in tutti gli elementi costitutivi, perché il mendacio sarebbe stato dotato di sicura idoneità ingannatoria per l’accertamento dei fatti a carico di De Cianni e, al contempo, per l’occultamento della loro ricostruzione.
depistaggi, tempi lunghi e possibile prosecuzione degli atti
Nel quadro processuale, il pm Musarò aveva evidenziato una durata significativa dell’attività illecita, descrivendola come ossessiva e proseguita per anni. La ricostruzione riportata nella requisitoria colloca il fenomeno dall’ottobre 2009 fino all’ottobre 2018, con un’ulteriore prosecuzione fino al 2021.
ipotesi di nuovo procedimento e trasmissione degli atti
Proprio partendo dalla falsa annotazione su Casamassima, indicata nel contesto della vicenda processuale, il pm aveva prospettato la possibilità che potesse emergere un nuovo procedimento nei confronti di un ulteriore carabiniere, individuato come coautore materiale dell’atto firmato da De Cianni. Nella ricostruzione riportata, tale soggetto avrebbe avuto un ruolo di spinta nel far redigere la falsa annotazione sul presupposto che questi fosse costretto a dire la verità, mentre altri, ritenuti non averla detta, sarebbero stati indicati come persone interessate a evitare problemi.
Per il militare, il giudice ha disposto la trasmissione degli atti alla procura per tutte le determinazioni di competenza.
legale di parte civile: “verità accertata” ma nessun risarcimento
Dal lato della parte civile, l’avvocato Diego Perugini ha sottolineato come la motivazione sia considerata ampia e articolata. Il penalista afferma che la sentenza avrebbe posto in evidenza non soltanto condotte e reati gravi, ma anche l’ambiente in cui sarebbero maturati i fatti, includendo una ricostruzione di un contesto culturale favorevole a falsi atti, false testimonianze e depistaggi.
Secondo quanto dichiarato, il percorso processuale viene descritto come doloroso per le parti civili, e l’elemento rivendicato riguarda l’assenza di risposte sul piano economico. Perugini afferma che, a fronte di condanne passate in giudicato e di quattro processi, non sarebbe stata ottenuta una parola di scusa dalle istituzioni e che, sul fronte delle vittime, nessuna risposta di risarcimento risulterebbe ancora ricevuta.
Nel commento riportato, vengono richiamati anche i temi dell’onore e del decoro, in contrapposizione alla mancanza di comportamenti ritenuti adeguati sul piano istituzionale. Il legale aggiunge di ritenere necessario un intervento dei vertici dell’Arma e dello Stato.
persone coinvolte citate nella vicenda
- Stefano Cucchi
- Carmela Foresta
- Giuseppe Perri
- Prospero Fortunato
- Maurizio Bertolino
- Luca De Cianni
- Riccardo Casamassima
- Giovanni Musarò
- Diego Perugini
- Nicola Minichini
- Raffaele Tedesco
- Colombo Labriola
- Raffaele Tedesco
- Raffaele Tedesco
- Giovanni Musarò