Giudici processo portanova vittima ridotta a oggetto nessun consenso

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Giudici processo portanova vittima ridotta a oggetto nessun consenso

Una vicenda giudiziaria segnata da racconti di profonda spersonalizzazione e da un’accusa grave: violenza sessuale di gruppo e lesioni consumate nella notte tra 30 e 31 maggio 2021 in un appartamento nel centro di Siena. Le motivazioni della Corte d’Appello ricostruiscono la dinamica dei fatti e respingono in modo netto le argomentazioni difensive, concentrandosi su un punto centrale: il consenso non può essere presunto e la mancata reazione non equivale in alcun modo ad assenso.

violenza sessuale di gruppo a siena: confermata la condanna

Le motivazioni depositate il 17 aprile 2026 accompagnano la sentenza con cui la Corte d’Appello ha confermato la condanna per il calciatore Manolo Portanova e per gli altri tre imputati. Al centro del procedimento ci sono i fatti avvenuti nella notte tra il 30 e il 31 maggio 2021 in un appartamento del centro di Siena, con contestazioni per violenza sessuale di gruppo e lesioni.

Le 51 pagine di motivazioni mostrano un percorso argomentativo articolato: la Corte respinge una dopo l’altra le censure, ritenendo credibile il racconto della persona offesa e individuando riscontri oggettivi in passaggi diversi della vicenda. Tra questi rientrano il referto del Codice Rosa, un video girato durante la fase finale della violenza e il quadro lesivo accertato poche ore dopo.

consenso: valutazione sulla dinamica, non su episodi precedenti

Uno dei capitoli decisivi riguarda il consenso, già riconosciuto in primo grado come insussistente. La Corte chiarisce che la valutazione deve avvenire in relazione alla concreta dinamica degli atti sessuali contestati, considerando momento e modalità della loro consumazione. Il consenso non può essere desunto da atteggiamenti precedenti, da stili relazionali o da condotte prive di un collegamento specifico con quanto accaduto quella notte.

elementi inconferenti: comportamenti e messaggi non provano il consenso

La Corte giudica irrilevante il tentativo difensivo di richiamare episodi della serata, inclusa la circostanza che la ragazza avesse sollevato la gonna per mostrare un tatuaggio agli amici presenti, oltre a messaggi e comportamenti precedenti e successivi. Secondo i giudici, tali elementi risultano del tutto inconferenti rispetto all’accertamento della violenza e privi di valore probatorio sulla sussistenza del consenso.

vittimizzazione secondaria: spostare l’attenzione sulla vittima non è accettabile

Le motivazioni insistono anche su un’impostazione processuale ritenuta scorretta. La Corte afferma che un simile approccio finisce per spostare il focus dalla condotta degli imputati verso i comportamenti della persona offesa, configurando una vittimizzazione secondaria.

stereotipi e colpevolizzazione: richiamo alla giurisprudenza europea

La Corte descrive questo meccanismo come una tendenza ad attribuire alla vittima una responsabilità per quanto accaduto sulla base delle sue scelte espressive o del suo modo di porsi, invece di concentrarsi sull’unico profilo rilevante: l’esistenza o meno di un consenso libero e attuale. L’impostazione viene richiamata come già censurata dalla Corte europea dei diritti dell’uomo nella sentenza J.L. contro Italia, in cui l’uso di stereotipi sessisti e la colpevolizzazione della persona offesa nelle motivazioni di una sentenza sono stati indicati come una forma di vittimizzazione secondaria.

mancata reazione e freezing: niente consenso dalla passività

Un altro aspetto centrale riguarda la mancata reazione della giovane durante gli abusi. La Corte esclude che l’assenza di urla o richieste di aiuto possa essere interpretata come un indice di consenso. La spiegazione fornita dalla vittima viene ritenuta logica e coerente con il contesto: una stanza chiusa, di notte, musica ad alto volume, luci accese e spente alternativamente e una evidente inferiorità numerica e fisica.

clima di intimidazione: il “dato neutro” non conferma assenso

La Corte definisce la mancata percezione di richieste di aiuto da parte di altre persone presenti come un dato neutro, compatibile con una violenza consumata in un ambiente di intimidazione. Le motivazioni dedicano inoltre spazio al freezing, il blocco emotivo che può colpire chi subisce violenza sessuale.

freezing e sopravvivenza: immobilità non significa acquiescenza

Richiamando la più recente giurisprudenza della Cassazione, la Corte evidenzia che immobilità, apparente acquiescenza o assenza di reazioni non equivalgono mai a consenso. Al contrario, possono rappresentare un meccanismo istintivo di sopravvivenza davanti a un’aggressione percepita come inevitabile. Viene dunque respinto qualsiasi approccio basato sullo stereotipo secondo cui una “vera vittima” dovrebbe necessariamente dimenarsi o gridare.

consenso non estensibile: limiti chiari e durata assente

Le motivazioni sottolineano anche che la giovane avrebbe manifestato chiaramente la volontà di avere un rapporto esclusivamente con uno dei presenti e di opporsi alla partecipazione degli altri uomini. Per la Corte, un eventuale consenso iniziale verso un singolo partner non può estendersi né automaticamente né tacitamente agli atti successivi compiuti dagli altri imputati.

Il consenso deve essere attuale, specifico e riferito alle concrete modalità dell’atto, permanendo per tutta la durata del rapporto. La Corte ritiene che tali condizioni non fossero presenti nel caso esaminato.

riscontri oggettivi: referto, lesioni e video come elementi decisivi

La Corte indica tra i principali riscontri il referto dell’Azienda ospedaliera universitaria Senese. Nella parte anamnestica vengono riportati rapporti sessuali non consenzienti da parte di quattro persone, in una ricostruzione ritenuta coincidente con quella successivamente fornita dalla giovane nel corso del processo. I sanitari descrivono la ragazza in uno stato di smarrimento ed estraniazione emotiva, con l’avvio immediato del percorso del Codice Rosa.

quadro lesivo recente e compatibile

Gli accertamenti medici documentano un quadro lesivo ampio, polidistrettuale e recente, ritenuto pienamente compatibile con il racconto della violenza.

video della fase finale: conferma della dinamica e della condotta

Ulteriore elemento ritenuto decisivo è il video di un minuto e otto secondi recuperato dal telefono di uno degli imputati. Le immagini, secondo i giudici, non smentiscono la versione della persona offesa ma la rafforzano nella fase finale. Nel filmato la giovane risulta del tutto inerme, senza dialogare con gli imputati e senza intraprendere iniziative mentre gli uomini agiscono tra loro, la colpiscono, la penetrano e la indirizzano con gesti, trattandola come fosse un oggetto.

La sequenza viene considerata coerente con quanto riferito dalla ragazza, che avrebbe spiegato di avere smesso di opporsi dopo i tentativi iniziali, scegliendo una condotta di passività per paura di subire conseguenze ancora peggiori.

la voce della persona offesa: “nessuno mi ha preso in considerazione”

Le motivazioni riportano anche parole pronunciate dalla persona offesa durante il processo, in risposta a una richiesta dell’avvocata Claudia Bini dell’Associazione Donna chiama Donna. La giovane ha dichiarato: “Nessuno mi ha presa in considerazione, nessuno mi ha chiamato col mio nome. Non mi ha mai rivolto una parola in quel momento, nessuno mi ha guardata. Ero lì, ma era come se loro… ci poteva essere chiunque”.

La Corte interpreta questa dichiarazione come espressione del senso di completa spersonalizzazione vissuto durante la violenza. La sofferenza emerge, nelle motivazioni, non soltanto dalle lesioni documentate, ma soprattutto dall’annullamento della libertà sessuale, compressa con modalità definite invasive, umilianti e spersonalizzanti. Durante la violenza di gruppo la ragazza sarebbe stata anche picchiata con schiaffi e fatta oggetto di sputi.

nessuna attenuante generica per l’eccezionale gravità dei fatti

La Corte nega le circostanze attenuanti generiche in ragione dell’eccezionale gravità dei fatti. Secondo i giudici, la violenza è stata caratterizzata da sopraffazione fisica e psicologica prolungata, dalla partecipazione di quattro persone e dall’uso di violenza e intimidazione.

personaggi e imputati indicati

Manolo Portanova; altri tre imputati; Claudia Bini (citata in relazione a una richiesta durante il processo); Associazione Donna chiama Donna (citata in relazione all’avvocata).

Processo Portanova, i giudici d’appello: “Nessun consenso, la vittima ridotta a un oggetto. Le tesi difensive integrano vittimizzazione secondaria”
Categorie: Cronaca

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