Riforma della giustizia tributaria: il Mef mantiene il controllo sui giudici

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Riforma della giustizia tributaria: il Mef mantiene il controllo sui giudici

Un cittadino riceve un atto dell’Agenzia delle Entrate e sceglie di contestarlo. La controversia non segue i binari della giustizia ordinaria: la decisione viene affidata alle Corti di giustizia tributaria. In questo passaggio si inserisce un nodo istituzionale centrale, perché i giudici tributari risultano collegati all’apparato di cui fa parte anche l’ufficio che ha emesso l’atto impugnato. Il 22 maggio il Consiglio dei Ministri ha approvato in prima lettura uno schema di decreto che punta a una piena parità con le altre magistrature. Resta da verificare, sul punto più delicato, se l’annuncio trovi davvero applicazione.

corti di giustizia tributaria e indipendenza percepita: il punto critico

La condizione fondamentale della giustizia è l’indipendenza del giudice rispetto alle parti. Nella giustizia tributaria questa esigenza viene descritta come incompleta fin dall’origine: da un lato si trova il contribuente, dall’altro l’amministrazione finanziaria. La cornice, però, colloca il giudice presso il ministero che dirige l’amministrazione finanziaria. Il risultato è una posizione sbilanciata, resa comparabile a quella di un arbitro ingaggiato da uno dei contendenti e sottoposto, se necessario, a sanzioni decise da una delle parti in causa.

Lo schema di decreto, definito attuativo della delega fiscale, interviene su molte componenti dello stato giuridico dei giudici e su alcuni aspetti realizza passi concreti. La parità promessa, secondo il quadro presentato, si arresta sul terreno del potere disciplinare.

schema di decreto e potere disciplinare: cambia il nome, non l’architettura

Il tema più sensibile riguarda la capacità di punire il giudice. Viene indicato che la norma precedente viene abrogata e sostituita con una nuova che ne riproduce il contenuto: la modifica riguarda il nome del ministero, mentre la struttura del potere rimane invariata.

Il procedimento continua a essere avviato dal vertice politico del governo e la rimozione viene descritta come sottoscritta con decreto del Ministro dell’Economia e delle finanze. Il confronto proposto mette in evidenza una differenza decisiva rispetto a un giudice ordinario: per i giudici comuni la rimozione risulta collegata a un decreto del Presidente della Repubblica, su iniziativa del Procuratore generale della Cassazione; per i giudici tributari, invece, la firma è attribuita al Ministro che dirige l’amministrazione finanziaria, cioè la stessa parte contrapposta al contribuente. La formula viene presentata come identica, con variazione del soggetto che sottoscrive.

anno giudiziario tributario: l’amministrazione finanziaria come controparte istituzionale

Il 16 aprile, nell’Aula Magna della Cassazione, si è inaugurato l’anno giudiziario tributario. Per la prima volta si segnala la presenza del Presidente della Repubblica. In quell’occasione la presidente dell’organo di autogoverno dei giudici tributari, Carolina Lussana, ha riconosciuto esplicitamente la questione dell’inquadramento nel Mef come un punto sensibile.

Le parole riportate indicano che, sotto il profilo dell’indipendenza reale e percepita, permane un tema delicato e che la terzietà del giudice non può essere data per scontata, ma deve essere costruita, presidiata e resa visibile. Nello stesso contesto, Lussana definisce l’amministrazione finanziaria come “parte processuale e interlocutore istituzionale” della giurisdizione, definizione che viene attribuita al vertice della magistratura tributaria.

forense e coerenza istituzionale: ricondurre la giurisdizione al Ministero della giustizia

Nello stesso giorno, dal medesimo contesto, si riferisce anche l’intervento del presidente del Consiglio Nazionale Forense, Francesco Greco. Nel quadro descritto, Greco qualifica il Mef come “controparte interessata all’esito del processo tributario”. Da tale impostazione deriva una conseguenza: se il processo tributario è giurisdizione e il giudice tributario è giudice, la coerenza imporrebbe il trasferimento della giurisdizione al Ministero della Giustizia oppure alla Presidenza del Consiglio, richiamando il modello già applicato ai giudici amministrativi e contabili.

Secondo la rappresentazione fornita, l’allineamento tra vertice dell’avvocatura e vertice dell’autogoverno dei giudici tributari segnala che la criticità non viene trattata come un rilievo di parte, ma come una questione di sistema.

controdati sul contenzioso tributario: l’impatto del tema supera gli addetti ai lavori

La rilevanza del problema non viene presentata come marginale. Si indica che nel 2025 il contenzioso tributario ha pesato in Cassazione per il 46,1% delle cause civili. Viene inoltre riportato che le sole controversie definite in primo e secondo grado hanno superato 24 miliardi di euro.

cosa c’è in gioco per il contribuente: indipendenza e organizzazione

Il quadro descritto riguarda chiunque, prima o poi, si trovi a interloquire con il Fisco per una cartella, un avviso di accertamento o un diniego di rimborso. La decisione finale viene affidata a un magistrato la cui carriera e le cui sanzioni, per come viene impostato il sistema, risultano legate alla controparte. Nel testo fornito, l’indipendenza non viene misurata solo su titoli o stipendio, ma sull’organizzazione che la rende possibile e visibile.

La fase parlamentare descritta viene posta come occasione per recidere il legame residuo, sottraendo al Mef il potere disciplinare sul giudice. Un giudice indipendente viene indicato come garanzia per cui, quando lo Stato avanza pretese e il cittadino le contesta, a decidere sia un terzo. Un giudice collegato a una parte, invece, viene associato alla possibilità che, nel migliore scenario, emerga una buona fede personale non sufficiente a neutralizzare il nodo strutturale percepito. Per chi cerca giustizia, la differenza viene descritta come concreta.

personalità citate:

  • Carolina Lussana
  • Francesco Greco
Giustizia tributaria: la riforma c’è, ma i giudici continuano a dipendere dal ministero dell’Economia. Che dirige l’amministrazione fiscale

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