Reato di blocco stradale, la procura di torino chiede il rinvio alla consulta per un diritto trasformato in delitto
Il reato di blocco stradale previsto dalla normativa collegata al governo Meloni finisce sotto la lente della giustizia: la pubblica accusa di Torino sostiene che la nuova fattispecie sia in contrasto con la Costituzione perché avrebbe trasformato un diritto in delitto. Al centro del procedimento, promosso nell’ambito di una vicenda che riguarda manifestanti accusati di aver bloccato la tangenziale cittadina durante una protesta pro-Gaza, la richiesta al gip di sollevare il tema davanti alla Corte costituzionale.
reato di blocco stradale: ricostruzione della contestazione
La tesi della pm torinese Elisa Pazè si sviluppa nel contesto di un procedimento in cui risultano indagati 18 soggetti. Secondo l’impostazione accusatoria, l’episodio contestato riguarda il 17 maggio 2025, quando sarebbe stato bloccato un tratto della tangenziale di Torino per circa una decina di minuti in occasione di una manifestazione pro-Gaza.
Il punto decisivo, nella prospettiva della magistrata, riguarda l’assetto giuridico introdotto: la norma prevede carcere da sei mesi a tre anni per chi “impedisce la libera circolazione su strada ostruendo la stessa con il proprio corpo” e quando il fatto sia commesso da più persone riunite. La pm sottolinea che, prima dell’intervento legislativo, la medesima condotta configurava un illecito amministrativo, sanzionato con una multa da mille a quattromila euro.
questione di costituzionalità: i motivi contestati dalla pm
Elisa Pazè ha depositato una memoria di otto pagine articolando diversi profili di incompatibilità con la Carta. La richiesta rivolta al gip mira al rinvio della questione alla Corte costituzionale.
contrasto con l’articolo 77: decreto-legge fuori dai casi straordinari
La pm sostiene che l’innovazione normativa sarebbe frutto di un decreto-legge adottato al di fuori dei casi straordinari di necessità e urgenza. Nella memoria viene richiamato l’articolo 77 della Costituzione: la motivazione, secondo quanto riportato, sarebbe priva di elementi fattuali concreti e si baserebbe su formule prive di sostanza.
libertà di riunione e diritto di sciopero: violazioni prospettate
Un altro asse della memoria riguarda il potenziale conflitto con i diritti di partecipazione collettiva. La pm indica un contrasto con la libertà di riunione sancita dall’articolo 17 e con il diritto di sciopero tutelato dall’articolo 40.
Nel ragionamento della magistrata, la norma non opererebbe un adeguato bilanciamento tra interessi costituzionali: trasformando un diritto in un reato, il legislatore non avrebbe valutato in modo coerente diritti di libertà individuale e collettiva considerandoli recessivi rispetto all’interesse alla circolazione stradale.
ragionevolezza e funzione rieducativa della pena
La memoria richiama anche il principio di ragionevolezza collegato all’articolo 3, oltre al tema della funzione rieducativa della pena prevista dall’articolo 27. In questa prospettiva, l’impianto sanzionatorio sarebbe disallineato rispetto agli obiettivi costituzionali attribuiti alla pena.
necessità e urgenza: il decreto 2025 contestato per la motivazione
Oltre al profilo sostanziale, Pazè contesta l’impianto del decreto del 2025 sul piano dell’iter. La pm afferma che il provvedimento risulterebbe illegittimo perché emanato senza i requisiti di necessità e urgenza indicati nel preambolo. Nella memoria vengono descritte motivazioni come “affermazioni apodittiche” e viene evidenziata l’assenza di un riferimento a situazioni di fatto.
La magistrata ricorda inoltre che il provvedimento avrebbe ripreso integralmente contenuti già presenti in un disegno di legge in discussione in Parlamento da oltre un anno. Secondo la ricostruzione proposta, ciò avrebbe determinato una vanificazione del lavoro delle Camere e un’esautorazione del ruolo parlamentare.
blocco stradale e manifestazioni: la natura dei rallentamenti secondo la pm
Nel merito, la pm sostiene che la norma sul blocco stradale finisce per incidere direttamente sulle forme di protesta. Nella memoria si afferma che la possibilità di creare rallentamenti o addirittura blocchi del traffico sarebbe connaturata alle manifestazioni, sia quando avvengono in forma statica sia quando si svolgono in forma dinamica.
La conseguenza interpretata dalla pubblica accusa è che, nel passaggio dalla sanzione amministrativa alla pena detentiva, il legislatore non avrebbe effettuato un bilanciamento coerente con i valori costituzionali, valutando i diritti fondamentali di libertà come meno rilevanti rispetto alla circolazione.
sproporzione della pena minima e principio di eguaglianza
La pm affronta anche il tema della proporzionalità della sanzione. La pena minima prevista, pari a sei mesi di reclusione, viene definita sproporzionata, sia in sé sia rispetto a quella prevista per altro reato. Da qui la contestazione di una possibile lesione del principio di eguaglianza, secondo cui la pena dovrebbe essere proporzionata al disvalore del fatto illecito commesso.
colpire manifestanti per istanze pacifiste e solidaristiche
Secondo la lettura della magistrata, sanzioni così impostate sarebbero illegittime anche in relazione alla finalità rieducativa
