Nigeria assolti pm de pasquale e spadaro in cassazione

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Nigeria assolti pm de pasquale e spadaro in cassazione

Una svolta netta per due magistrati coinvolti in un procedimento legato alle fasi conclusive di un caso giudiziario complesso. La sesta sezione penale della corte di cassazione ha assolto Fabio De Pasquale e Sergio Spadaro con la formula “perché il fatto non sussiste”, annullando senza rinvio la sentenza che li aveva condannati per rifiuto d’atti d’ufficio nell’ambito della vicenda collegata a Eni-Nigeria.

cassazione assoluzione De Pasquale e Spadaro per rifiuto d’atti d’ufficio

La decisione della Suprema Corte ribalta l’esito dei gradi di giudizio precedenti, realizzando un ribaltamento complessivo della responsabilità penale attribuita ai due magistrati. In base a quanto emerso, i giudici romani hanno escluso la configurabilità del reato contestato, ritenendo insussistente il fatto nei termini rilevanti per la fattispecie contestata.

De Pasquale e Spadaro erano stati condannati in precedenza a otto mesi di reclusione, con il beneficio della sospensione della pena. L’annullamento senza rinvio stabilisce che il procedimento a loro carico si chiude definitivamente, eliminando la possibilità di una prosecuzione giudiziaria per il reato per il quale erano stati ritenuti responsabili.

precedenti giudizi a Brescia e annullamento senza rinvio

Il percorso processuale ha avuto una tappa decisiva a Brescia. Sia nel giudizio di primo grado sia in quello di appello, lo scorso ottobre i due magistrati milanesi erano stati condannati. La Cassazione, invece, ha posto una valutazione opposta rispetto a quanto emerso nei precedenti giudizi, determinando l’esito assolutorio.

La ricostruzione difensiva evidenzia che le conclusioni formulate in Cassazione sono state interpretate come pienamente aderenti all’assoluzione richiesta, con una richiesta di insussistenza sia sul piano materiale sia su quello soggettivo. Da qui la soddisfazione riportata dal difensore dopo il verdetto, presentato come un punto di chiusura rispetto a un iter giudiziario protratto.

vicenda Eni-Nigeria e origine delle contestazioni ai magistrati

Il procedimento trae origine dalle fasi finali del processo Eni-Nigeria, un procedimento relativo a un caso di corruzione internazionale legato all’acquisizione del giacimento Opl 245 nel paese africano, con riferimento temporale al 2011.

Nel quadro accusatorio originario, veniva ipotizzato il pagamento di una tangente di dimensioni rilevanti destinata a politici nigeriani e manager. L’impianto accusatorio, però, venne meno in quanto tutti gli imputati furono assolti nel processo principale.

Parallelamente, nell’ambito di quel contesto, emersero anche le ragioni che portarono alle contestazioni rivolte ai due pubblici ministeri. La base delle accuse, secondo quanto ricostruito, riguardava la mancata consegna alle difese di alcuni documenti provenienti da un’altra indagine condotta dal collega Paolo Storari sul cosiddetto “falso complotto Eni”. Secondo l’accusa formulata a Brescia, tali atti avrebbero dovuto essere messi a disposizione delle difese nel dibattimento principale.

requisitoria in cassazione e prospettiva della procura generale

Nel giudizio di legittimità, la requisitoria del sostituto procuratore generale Cristina Marzagalli ha offerto una lettura opposta rispetto a quella accolta dai giudici bresciani. È stato affermato che i ricorsi degli imputati sono fondati e che non sarebbe emerso alcun comportamento penalmente rilevante nei confronti degli imputati.

Secondo la Procura generale, nel comportamento dei magistrati milanesi non si sarebbe configurato alcun rifiuto. Le scelte processuali sarebbero state fondate, inquadrate come espressione di valutazioni strategiche legittime. La condotta contestata viene descritta, nella prospettiva della Procura generale, come proattiva e non riconducibile a ipotesi di inerzia o omissione.

motivazioni tecniche: insussistenza dell’oggetto e degli elementi del reato

La richiesta di assoluzione ha incluso anche motivazioni di carattere tecnico-giuridico. È stato sostenuto che l’oggetto materiale del rifiuto non esisteva agli atti e che non sarebbe presente una norma che imponesse il deposito in quella fase. La stessa impostazione ha riguardato la mancanza dell’elemento materiale e dell’elemento soggettivo del reato ipotizzato.

La conseguenza, secondo l’esito poi recepito dalla Cassazione, è l’esclusione della rilevanza penale della condotta contestata ai due magistrati, determinando l’annullamento senza rinvio.

deposito delle motivazioni e chiusura definitiva del procedimento

Per chiarire in modo analitico le ragioni giuridiche che hanno portato a ribaltare i precedenti giudizi, viene indicato che occorrerà attendere il deposito delle motivazioni della Suprema Corte. Nel frattempo, l’annullamento senza rinvio stabilisce la chiusura definitiva del procedimento penale a carico di De Pasquale e Spadaro, escludendo definitivamente la possibilità di configurare il reato per il quale erano stati condannati.

Persone e figure menzionate:

  • Fabio De Pasquale
  • Sergio Spadaro
  • Massimo Dinoia
  • Cristina Marzagalli
  • Paolo Storari
Eni-Nigeria, la Cassazione assolve i pm De Pasquale e Spadaro. Annullata la condanna a 8 mesi: “Il fatto non sussiste”
Categorie: Cronaca

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