Migranti e rimpatri nuove regole ok parlamento ue meloni esulta g7
La direttiva europea sui rimpatri dei migranti irregolari è stata approvata dal Parlamento europeo con 418 sì, 218 no e 30 astenuti. Il via libera arriva in una votazione che si discosta dalla consueta maggioranza centrista, sostenuta da tutte le forze di destra e centrodestra dell’Eurocamera, insieme ad alcuni eurodeputati di centrosinistra.
direttiva rimpatri migranti irregolari: voto e schieramenti
Il testo ottiene l’approvazione dell’Eurocamera grazie al supporto di Popolari (Ppe), Conservatori (Ecr), Patrioti (Ppe) e Sovranisti (Ecr), con l’aggiunta di alcuni membri di area centrista e alcuni eurodeputati di centrosinistra. La combinazione dei consensi risulta determinante per il superamento della soglia richiesta e per l’impostazione del provvedimento.
Nel commentare l’esito del voto, la premier Giorgia Meloni ha ribadito l’obiettivo di difendere i confini, ridurre drasticamente gli sbarchi, combattere i trafficanti di esseri umani e rimpatriare subito chi non ha titolo a stare nell’Unione europea. La dichiarazione insiste anche sul principio della coerenza con il programma indicato ai cittadini.
meloni e il legame con la strategia italiana sui rimpatri
La presidente del Consiglio ha collegato l’approvazione della direttiva al lavoro svolto dal governo italiano, indicato come elemento che consente di effettuare rimpatri in tempi rapidi per chi non rientra nel diritto di soggiorno nell’Unione. Nel messaggio diffuso in video, viene evidenziata inoltre la possibilità prevista dal regolamento di aprire centri di rimpatrio in Paesi terzi, richiamando la strada già avviata tramite il protocollo Italia-Albania.
Secondo quanto riportato nelle parole della premier, questo modello viene descritto come uno strumento che oggi può essere messo a disposizione dell’Europa, dopo l’opposizione della sinistra italiana ed europea nell’iter verso soluzioni analoghe.
cosa prevede la direttiva sui rimpatri: accelerazione e garanzie
La direttiva mira ad accelerare le procedure di rimpatrio con l’obiettivo di conciliare efficacia amministrativa e tutela dei diritti. Il testo sottolinea il rispetto di diritti fondamentali e diritto internazionale, includendo il principio di non respingimento e il divieto di espulsioni collettive.
Al tempo stesso, l’impianto normativo intende prevenire abusi e movimenti non autorizzati all’interno dell’Unione europea. La cornice generale viene collegata anche al contesto del nuovo Patto Ue su migrazione e asilo, richiamato come riferimento per l’armonizzazione dell’approccio dei Ventisette.
rimpatri verso paesi terzi: centri e accordi bilaterali
Tra le novità principali compare la possibilità di trasferire, per i destinatari di una decisione di rimpatrio, esclusi i minori non accompagnati, verso centri di rimpatrio in Paesi terzi che dichiarino disponibilità ad accoglierli.
La misura si basa su accordi bilaterali con uno Stato membro, secondo un modello descritto come analogo al protocollo tra Italia e Albania. Il testo precisa che tali accordi possono essere conclusi soltanto con Paesi terzi che rispettino diritti umani, diritto internazionale e principio di non respingimento.
Viene inoltre specificato che eventuali carenze riscontrate in specifiche aree o rispetto a determinate categorie di persone non impediscono la stipula, purché siano presenti garanzie sufficienti a garantire il pieno rispetto dei diritti dei cittadini di Paesi terzi interessati.
decisione di rimpatrio: obblighi di uscita e tempi
Secondo le nuove norme, una decisione di rimpatrio emessa da autorità nazionali competenti nei confronti di un cittadino di un Paese terzo in soggiorno irregolare comporta l’obbligo di lasciare immediatamente il territorio dello Stato membro interessato oppure di farlo entro un termine stabilito.
trattenimento: valutazione individuale, durata e alternative
I destinatari di decisioni di rimpatrio possono essere trattenuti sulla base di una valutazione individuale. Le motivazioni richiamate includono, tra le altre, mancata cooperazione, rischio di fuga e rischio per la sicurezza.
Il trattenimento deve essere disposto da un’autorità amministrativa o giudiziaria e può durare fino a 24 mesi. È prevista anche una possibilità di proroga fino a sei mesi complessivi in caso di cambiamento delle circostanze, nuove informazioni oppure miglioramento della cooperazione con un Paese terzo.
Se il cittadino si sposta in un altro Paese dell’Unione europea, può essere applicato un nuovo periodo di trattenimento. Inoltre, gli Stati membri possono imporre alternative come l’obbligo di presentarsi regolarmente alle autorità competenti o il divieto di spostamento con residenza in un luogo designato, affiancando misure quali garanzia finanziaria e monitoraggio elettronico.
operazioni investigative e misure preparatorie al rimpatrio
Le autorità nazionali hanno la facoltà di svolgere operazioni investigative specifiche finalizzate a preparare o garantire l’effettivo rimpatrio. Il testo indica tra le misure possibili perquisizioni delle persone, delle abitazioni o di altri locali pertinenti, soggette ad autorizzazione giudiziaria o amministrativa.
Rientrano tra gli strumenti anche il sequestro di effetti personali e dispositivi elettronici. La cornice delle attività viene collegata al rispetto di diritti fondamentali e delle tutele previste nelle legislazioni nazionali e dell’Unione europea.
Personaggi citati
- Giorgia Meloni