Licenziata dopo 211 giorni di assenza: la tragica perdita del figlio non basta a salvarla
La sofferenza legata a un aborto spontaneo si intreccia con una vicenda lavorativa che genera forte tensione: una dipendente assente per cure e recupero dopo l’interruzione della gravidanza si è vista recapitare una lettera di licenziamento motivata dal superamento del periodo di comporto. La controversia, raccontata da La Repubblica, apre ora la strada a un confronto nelle sedi giudiziarie sulla corretta qualificazione delle assenze e sull’applicazione delle tutele previste in ambito di maternità.
licenziamento per superamento del periodo di comporto dopo aborto spontaneo
La vicenda riguarda una lavoratrice di 36 anni residente a Taranto, impiegata presso una multinazionale tedesca operante nel comparto calzaturiero. Dopo l’interruzione della gravidanza, la dipendente è rimasta lontana dal posto di lavoro per il tempo necessario alle cure e al recupero fisico.
Al termine del periodo di assenza, l’azienda ha notificato una comunicazione formale di licenziamento, allegando un conteggio delle giornate non lavorate. Secondo la società, la lavoratrice avrebbe accumulato 211 giorni di assenza, superando la soglia di 180 giorni prevista dal contratto collettivo nazionale del Terziario per la conservazione del posto di lavoro in caso di malattia.
contesto contrattuale e conteggio dei giorni di assenza
Il nodo centrale della contestazione ruota attorno al metodo di calcolo utilizzato dall’azienda. La motivazione aziendale si fonda sul presupposto che le assenze maturate dalla dipendente rientrino nel regime ordinario delle assenze per malattia, con applicazione del limite temporale contrattuale del periodo di comporto.
La procedura di comunicazione del licenziamento risulta dunque collegata alla somma dei giorni di mancata prestazione, indicati come 211, oltre la soglia considerata determinante ai fini della prosecuzione del rapporto di lavoro, fissata a 180 giorni dal CCNL richiamato.
impugnazione del licenziamento e tesi sulla tutela della maternità
La lavoratrice ha scelto di impugnare il provvedimento. L’azione, presentata tramite il proprio legale Fabrizio Del Vecchio, punta a contestare il modo in cui le assenze sono state considerate ai fini del comporto.
La difesa sostiene che le assenze collegate all’aborto spontaneo non possano essere trattate come una comune malattia e, quindi, non debbano confluire nel conteggio del periodo di comporto. Alla base della richiesta vi sarebbe l’interpretazione secondo cui la normativa che tutela la maternità prevede una disciplina diversa rispetto alle ordinarie assenze per motivi di salute.
Per questo motivo il licenziamento viene definito “ingiurioso e illegittimo” e sarà oggetto di contestazione davanti al Tribunale del Lavoro di Milano, indicato come competente per territorio in ragione della sede della società.
tribunale del lavoro di milano: qualificazione dell’assenza e legittimità del licenziamento
Il futuro contenzioso ruoterà attorno a due profili principali. Da un lato l’azienda intende sostenere l’applicazione delle norme contrattuali sul comporto, facendo riferimento al limite previsto per la conservazione del posto di lavoro in caso di assenza per malattia. Dall’altro la lavoratrice rivendica il riconoscimento del proprio caso nell’ambito delle tutele della maternità, contestando l’assimilazione automatica alle assenze per semplice motivazione sanitaria.
Il giudice dovrà stabilire se il conteggio effettuato dall’azienda risulti conforme alla normativa e se, di conseguenza, il licenziamento possa essere ritenuto legittimo oppure contestabile.
partecipanti principali della vicenda
- Fabrizio Del Vecchio (legale della lavoratrice)
- La lavoratrice di 36 anni residente a Taranto
