Legge delega sul nucleare e referendum passati: cosa ha detto la consulta

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Legge delega sul nucleare e referendum passati: cosa ha detto la consulta

La Camera dei Deputati ha approvato, in data 4 giugno 2026, la proposta di legge delega n. 2669 relativa all’energia nucleare, con un’impostazione che ammetterebbe anche la reintroduzione in Italia del nucleare basato sulla fissione. Il provvedimento viene descritto come ampio nelle finalità, ma senza escludere la possibilità di tornare a un modello considerato, nel ragionamento proposto, rischioso e dannoso. L’attenzione si concentra sia su motivazioni di carattere logico sia su profili giuridici legati all’assetto normativo derivante dalla volontà popolare.

proposta di legge delega 2669 e reintroduzione del nucleare a fissione

La proposta di legge delega n. 2669, approvata dalla Camera, disciplinerebbe l’energia nucleare prevedendo la possibilità di riprendere anche il nucleare ottenuto tramite fissione. Secondo l’impostazione riportata, tale ammissione non risulterebbe accettabile per ragioni sia logiche sia giuridiche.

limiti temporali e convenienza economica della fissione

Dal punto di vista logico, viene indicato che la reintroduzione non sarebbe realizzabile per una serie di motivi. In primo luogo, l’operazione diverrebbe effettiva e funzionante non prima del 2035. Considerata la grave crisi economica richiamata, non sarebbe comprensibile, secondo il testo, come possa essere considerata conveniente l’impiego di ingenti somme per un risultato attuato in tempi stimati nell’ordine di una decina di anni e oltre.

scorie e gestione dell’inquinamento per millenni

Un ulteriore nodo riguarda le scorie, descritte come un problema “insolubile”. L’argomentazione sottolinea che i loro effetti inquinanti durerebbero per millenni. Con il passare del tempo, emergerebbe inoltre l’incapacità di stabilire dove e come procedere all’isolamento e alla gestione del materiale.

rischio per l’uomo e l’ambiente: precedenti e principio di probabilità

Il testo richiama anche il gravissimo problema del rischio connesso al tipo di nucleare basato sulla fissione. Sono citati esempi storici come Chernobyl e Fukushima, indicati come dimostrazione del fatto che le centrali a fissione comporterebbero la possibilità di danni gravissimi all’uomo e all’ambiente. Viene inoltre evocata la produzione, per un periodo indefinibile, di un inquinamento irreversibile di suolo, acqua, aria e risorse naturali.

In chiusura del ragionamento logico, viene richiamata la legge statistica dei grandi numeri: nel contesto di un “rischio”, l’incidente si verificherebbe prima o poi.

vincoli giuridici e referendum: divieto di ripristino della normativa abrogata

Oltre ai profili logici, il testo pone l’accento su un contrasto sul piano giuridico. La proposta di legge sarebbe in paleso conflitto con la deliberazione popolare contraria al nucleare, espressa dai referendum del 1987 e del 2011. La motivazione deriva, nel ragionamento riportato, dalla costante giurisprudenza costituzionale, secondo cui il legislatore non potrebbe contraddire l’esito della volontà popolare.

natura del referendum come atto-fonte dell’ordinamento

Si richiamano passaggi della giurisprudenza costituzionale. In particolare viene citata la sentenza n. 468 del 1990, che definisce la natura del referendum come atto-fonte dell’ordinamento. Da tale impostazione deriva l’obbligo legislativo di rispettare i confini imposti dalla consultazione popolare.

obbligo di osservare i limiti relativi al divieto di ripristino

Il testo segnala che la Corte costituzionale, dopo aver chiarito il valore dell’atto referendario, avrebbe più volte ribadito l’esistenza di un obbligo del legislatore nel rispettare i limiti connessi al divieto di ripristino della normativa abrogata dalla volontà popolare. A sostegno sono menzionate le sentenze n. 9 del 1997, oltre a n. 33 del 1993 e n. 32 del 1993.

significato di “ripristino della normativa abrogata” e mutamento del quadro

La disciplina dell’espressione “ripristino della normativa abrogata” viene ricondotta, nell’argomentazione, alla sentenza n. 199 del 2012. Qui viene chiarito che il porre nel nulla l’esito della consultazione sarebbe impossibile senza il verificarsi di un mutamento del quadro politico e del contesto di fatto. Il testo indica che non sarebbe sufficiente richiamare mutamenti che non incidano realmente sulle condizioni, specificando l’assenza di variazioni tali da giustificare un effetto equivalente.

nuove tecnologie, “piccole e nuove” centrali: contestazione dei presupposti di fatto

Il contenuto riferisce che, non essendovi stato un mutamento del quadro politico, la proposta di legge avrebbe in diverse occasioni fatto riferimento a un mutamento delle circostanze di fatto. Tale riferimento sarebbe collegato a nuove tecnologie nucleari considerate in grado di rendere le centrali più sicure e descritte come piccole e nuove.

La replica contenuta nel testo contesta però l’uso di tali qualifiche. Non si parlerebbe di “piccole centrali” poiché si arriverebbe fino a 300 MW di potenza. Inoltre, non si parlerebbe davvero di “nuove centrali” perché, secondo l’impostazione riportata, la tipologia in questione continuerebbe a essere ottenuta con il metodo della fissione, indicato come gravemente nocivo e rischioso.

conclusione: contrasto con il divieto giurisprudenziale e richiesta di respingimento

Alla luce dei passaggi sopra richiamati, il testo afferma che non sarebbe sostenibile parlare di un effettivo mutamento delle situazioni di fatto. Pertanto, viene indicato che la proposta di legge delega, limitatamente ai casi di fissione nucleare, risulterebbe in pieno contrasto con il divieto giurisprudenziale di ripristino della legge abrogata per volontà popolare. Per questo motivo il provvedimento verrebbe descritto come assolutamente da respingere.

Perché la nuova legge delega sul nucleare contrasta coi referendum passati: cos’ha detto la Consulta
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