Lascia 2 milioni di euro nel testamento per costruire canili: guida e aspetti
Una vicenda legata a un testamento, una somma rilevante e la destinazione dei fondi ha acceso un acceso confronto in ambito giudiziario. A Cernusco sul Naviglio, in provincia di Milano, una donna senza figli aveva affidato al notaio, fin dal 2000, le proprie volontà testamentarie. Al centro della decisione c’è finito l’impiego di denaro per canili e il ricovero di cani randagi, ma i giudici hanno ritenuto che le risorse dovessero seguire un diverso destino successorio, con ripercussioni legate anche alla nozione di eredità vacante.
testamento con destinazione a canili e clausola di esclusione dei parenti
Secondo quanto ricostruito, la donna era sposata ma senza figli e aveva depositato dal notaio un testamento che, nel caso di decesso, disponeva l’attribuzione della totalità dei beni al marito, introducendo però un’eccezione precisa: una somma di otto milioni di lire da versare a un nipote. Nello stesso documento la testatrice aveva indicato la volontà di escludere ogni altro parente, definendo esplicitamente l’intenzione di non lasciare nulla a familiari considerati “vicini o lontani”.
Dopo il decesso del marito, la donna aveva stabilito che quanto restava in suo possesso venisse destinato alla costruzione di canili per ricoverare cani randagi, abbandonati, malati, includendo anche la cura degli animali stessi. La parte descrittiva delle volontà risultava quindi legata a uno scopo specifico, con l’obiettivo dichiarato di sostenere il benessere degli animali.
mancato aggiornamento e contestazione sulla validità delle disposizioni
Nel 2020 la donna è deceduta. Nel frattempo era morto anche il marito, senza che la testatrice avesse provveduto a modificare il documento. La scelta di non ritoccare il testamento sarebbe stata maturata considerando che, attraverso quelle clausole, l’eredità potesse contribuire ad aiutare i cani randagi e non i nipoti, indicati come destinatari dell’eccezione prevista nel testo e quindi, di fatto, non in linea con l’idea di sostegno agli animali.
Il nodo giudiziario, però, ha riguardato la decisione del curatore testamentario, che aveva ritenuto nulle le volontà espresse dalla donna e aveva indicato come legittimi eredi i tre nipoti. A quel punto l’Agenzia del Demanio ha impugnato le conclusioni del curatore, sostenendo che i nipoti dovessero rimanere esclusi, insieme agli altri parenti richiamati dalla clausola di esclusione contenuta nel testamento.
eredità vacante e ricerca di parenti fino al sesto grado
Il tema, secondo la ricostruzione, si sarebbe legato alla qualificazione di eredità vacante, cioè a un patrimonio privo di eredi individuabili secondo le regole applicabili. In tale prospettiva, l’eredità sarebbe destinata a passare allo Stato dopo un certo periodo, indicato nella vicenda come dieci anni.
Nel 2023, quindi a distanza di tre anni dalla morte, i giudici avrebbero proceduto alla ricerca di parenti fino al sesto grado, arrivando comunque a identificare i nipoti che, nel testamento, risultavano formalmente esclusi. La decisione ha messo in evidenza un passaggio critico della gestione del procedimento: l’assenza di una rappresentazione attenta degli interessi connessi alla finalità indicata dalla testatrice.
interessi dei cani randagi trascurati nel procedimento
Nel racconto della vicenda emerge che, secondo quanto segnalato, né il curatore fallimentare né i magistrati avrebbero curato la rappresentazione degli interessi relativi ai cani randagi. Eppure, nel testamento, proprio gli animali sarebbero stati al centro delle intenzioni della donna, esplicitate nel momento in cui aveva definito la destinazione dei beni alla creazione dei canili e alla relativa assistenza.
La ricostruzione sottolinea che, sul piano giuridico, sarebbe stato sufficiente indicare con precisione anche solo un’associazione animalista incaricata di occuparsi degli animali, circostanza che avrebbe potuto orientare il risultato in maniera diversa.
possibili sviluppi in appello dopo la decisione
Considerata l’entità della somma e la cornice delle contestazioni, è indicato che l’Agenzia del Demanio potrebbe proporre ricorso in appello. La vicenda resta quindi aperta sul piano dei possibili ulteriori passaggi, con l’elemento centrale che contrappone la destinazione voluta dalla testatrice ai vincoli e alle interpretazioni emerse in sede giudiziaria.


