Neomamma licenziata nel varesotto per aver dormito in ufficio: risarcimento mila euro

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Neomamma licenziata nel varesotto per aver dormito in ufficio: risarcimento  mila euro

Una vicenda di lavoro e maternità approda in tribunale e chiarisce i confini tra disciplinare e licenziamento. Il caso riguarda un’impiegata amministrativa di 35 anni, assunta a tempo indeterminato in una ditta della provincia di Varese, licenziata dopo un’assenza legata al recupero del sonno durante le prime settimane della maternità. La decisione giudiziaria riconosce la nullità del provvedimento e impone all’azienda conseguenze economiche precise.

licenziamento impiegata di varese dichiarato nullo

Nel contesto descritto, l’impiegata si era addormentata in ufficio per circa trenta minuti, con l’obiettivo di recuperare il sonno arretrato accumulato durante le notti in bianco dedicate ad accudire il figlio appena nato. Nell’aprile 2023 l’episodio si inserisce in una fase delicata della vita familiare; a maggio arriva poi il provvedimento, con il licenziamento formalmente disposto.

Secondo quanto riportato, dopo un lungo confronto legale, la seconda sezione civile del tribunale di varese ha dichiarato nullo il provvedimento disciplinare.

timbratura anticipata e rientro per riposo

La lavoratrice, all’epoca, soffriva anche di ansia e attacchi di panico. Risulta inoltre che avesse timbrato il cartellino per uscire a pranzo intorno alle 13 e che, dopo circa mezz’ora, fosse rientrata in azienda in anticipo per riposarsi. La pausa veniva trascorsa sul divanetto della stanza infermeria, utilizzando gli ultimi trenta minuti della pausa prevista.

A rendere la vicenda contestabile è stato l’aver timbrato, per istinto, anche il badge di ingresso al rientro. Per la dirigenza aziendale quel gesto è stato considerato meritevole di un procedimento disciplinare e di una sanzione ritenuta severa.

motivazioni della sentenza: mancanza di giusta causa

Le motivazioni della decisione richiamano l’analisi del comportamento attribuito alla dipendente. La giudice Federica Cattaneo ha ritenuto che timbrare il cartellino al rientro anticipato costituisca un fatto irrilevante e non idoneo a giustificare una misura così estrema.

Nelle ricostruzioni riportate si evidenzia anche che la donna era rientrata dalla maternità a gennaio, dopo aver partorito a giugno dell’anno precedente. La contestazione risulta ulteriormente compromessa dal fatto che il licenziamento sarebbe stato intimato prima che il bambino compisse un anno di età, circostanza considerata vietata dalla legge italiana.

alternativa prevista: sanzione conservativa

La condotta contestata, secondo quanto riportato nelle motivazioni, non integrerebbe gli estremi della giusta causa né della colpa grave. La linea indicata dalla sentenza è che l’azienda avrebbe dovuto limitarsi, al massimo, a un provvedimento conservativo, escludendo la perdita del posto di lavoro.

conseguenze economiche e scelta della reintegrazione

Nel corso della vicenda, la lavoratrice ha rinunciato alla reintegrazione nel frattempo. La scelta deriva dal fatto che nel frattempo aveva già trovato una nuova occupazione presso un’altra società del territorio.

La ditta, a seguito della pronuncia, dovrà riconoscere un indennizzo pari a quindici mensilità, quantificato in circa 35mila euro. Oltre a questa somma, sono previsti anche il pagamento del Tfr, i contributi arretrati e gli interessi maturati dal giorno del licenziamento.

figure coinvolte nella decisione

  • Federica Cattaneo
Neomamma licenziata nel Varesotto per aver dormito mezz’ora in ufficio: l’azienda dovrà risarcirla di 35mila euro
Categorie: Cronaca

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