Corte ue condanna l’italia per troppi contratti a termine del personale ata

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Corte ue condanna l’italia per troppi contratti a termine del personale ata

La Corte di Giustizia europea ha espresso una bocciatura dell’impianto italiano relativo al personale Ata, cioè alle figure dedicate alle mansioni amministrative, tecniche e ausiliarie. Al centro della decisione c’è il sistema di assunzione, valutato dai giudici lussemburghesi come incompatibile con il diritto dell’Unione e con le regole che disciplinano l’uso dei contratti a tempo determinato.

La pronuncia arriva accogliendo il ricorso presentato dalla Commissione europea, guidata da Ursula von der Leyen. L’esame ha riguardato la procedura italiana, giudicata non conforme alle disposizioni dell’Unione in materia di limitazioni al ricorso a contratti a termine e, in parallelo, rispetto alla promozione di procedure di assunzione a tempo indeterminato.

corte di giustizia ue boccia l’italia su contratti ata

Secondo i giudici, il nodo principale riguarda il quadro normativo nazionale e la sua ricaduta sull’impiego dei contratti a tempo determinato per il personale Ata. La decisione evidenzia che non risultano fissati paletti capaci di contenere l’utilizzo del lavoro a termine entro limiti compatibili con la normativa europea.

assenza di limiti su durata e numero di contratti a termine

Nel dispositivo la Corte rileva che la disciplina italiana non prevede una durata massima né un numero massimo di contratti a tempo determinato per il personale Ata. In altre parole, manca un vincolo quantitativo o temporale che possa incidere concretamente sulla possibilità di reiterazione dei contratti a termine.

concorsi ata e rischio di incentivi al lavoro a termine

Un ulteriore passaggio della decisione riguarda i concorsi organizzati per garantire lo status di dipendente a tempo indeterminato al personale Ata. La Corte osserva che il requisito previsto per partecipare a tali concorsi, cioè aver completato almeno due anni di servizio con un contratto a tempo determinato, finisce per incoraggiare l’impiego di contratti a termine durante quel periodo minimo.

Il punto qualificante del dispositivo è che, pur essendo i contratti legati a un requisito di ammissione, essi risponderebbero, nella sostanza, a esigenze di organico permanenti e di lungo termine.

flessibilità non dimostrata con requisiti specifici e concreti

La sentenza richiama anche l’impossibilità per l’Italia di giustificare il ricorso a contratti successivi a tempo determinato con una generica esigenza di flessibilità. I giudici indicano che la legislazione nazionale non definisce circostanze specifiche e concrete in grado di supportare l’uso di contratti a termine successivi e di assicurare che essi corrispondano effettivamente a tale esigenza.

concorsi per stabilizzazione non impediscono gli abusi

Infine, la Corte segnala che l’organizzazione, nel recente passato, di concorsi finalizzati all’assunzione a tempo indeterminato del personale Ata non è sufficiente a prevenire gli abusi collegati alla ripetizione dei contratti a termine. La motivazione indicata nel dispositivo attribuisce al percorso concorsuale una natura ad hoc e imprevedibile, fattore ritenuto idoneo a non contrastare l’effetto derivante dal ricorso a contratti a tempo determinato successivi.

personaggi coinvolti nella procedura

Nel procedimento e nelle indicazioni richiamate dalla decisione compaiono figure istituzionali con ruoli chiave:

  • Ursula von der Leyen (Commissione europea)
“Nessun limite ai contratti a tempo, la scuola italiana viola il diritto europeo sulle assunzioni del personale Ata”: la Corte di Giustizia accoglie ricorso della Commissione Ue

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