Assicurazione RC auto: chi risarcisce le vittime nel caso Modena
Un episodio di violenza grave nel centro di Modena ha riportato al centro del dibattito pubblico temi delicati: responsabilità penale, inquadramento giuridico dei fatti e copertura assicurativa del terzo danneggiato. Al momento degli atti, la vicenda riguarda un uomo di 31 anni che, il 16 maggio, si è lanciato in auto contro i passanti. La qualificazione dei fatti risulta, allo stato, ancora in evoluzione, con precisazioni rilevanti sia sul piano penale sia su quello civile.
accertamenti su strage e lesioni: esclusione della finalità di terrorismo
La Procura di Modena ha contestato i reati di strage e lesioni aggravate, escludendo però, almeno finora, la finalità terroristica. La motivazione indicata dagli inquirenti è di natura tecnica: per configurare il terrorismo serve un disegno ideologico coerente, orientato a intimidire la popolazione o a condizionare i poteri pubblici. Elementi di questo tipo, secondo quanto emerge, non risultano presenti.
Secondo le ricostruzioni investigative, l’investimento ai passanti sarebbe avvenuto in modo deliberato, ma all’interno di un quadro ritenuto disorganico e privo di collegamenti con gruppi strutturati. Resta inoltre il tema dell’eventuale incapacità di intendere e di volere: non risultano, per ora, elementi idonei a sostenere un’esclusione della responsabilità penale. Le cronache dell’udienza di convalida riferiscono che il Gip avrebbe escluso l’emersione di aspetti compatibili con una abolizione delle facoltà psichiche dell’indagato.
responsabilità penale e area grigia: oltre “terrorista” o “pazzo”
La discussione pubblica tende spesso a semplificare la valutazione dei fatti in due categorie contrapposte: terrorismo oppure follia. Il quadro descritto dagli atti, invece, evidenzia una zona giuridica più articolata. In numerosi casi, infatti, i soggetti possono presentare disturbi o manifestazioni ossessive, paranoiche, rabbiose o squilibrate, senza che ciò implichi automaticamente l’incapacità di comprendere il significato delle proprie azioni. In assenza di una esclusione effettiva dell’imputabilità, l’ordinamento considera tali condotte penalmente rilevanti e dunque ascrivibili.
domanda centrale: risarcimento delle vittime e funzionamento della rc auto
Se l’azione fosse qualificata come dolosa, cioè come intenzionalmente diretta a travolgere i passanti, si aprirebbe immediatamente un interrogativo civile: chi risarcisce le vittime? L’opinione comune tende a formulare una risposta istintiva, collegando il carattere volontario del gesto alla presunta assenza di tutela. La disciplina della responsabilità civile automobilistica, secondo quanto riportato, opera però in modo più tecnico e con un focus prioritario sul terzo danneggiato.
principi giurisprudenziali sulla tutela del terzo danneggiato
Da anni la giurisprudenza distingue nettamente la posizione dell’autore del fatto rispetto a quella del soggetto che subisce il danno, privilegiando quest’ultimo. Tale impostazione viene mantenuta anche quando il sinistro sia provocato con dolo.
La Cassazione penale (sent. n. 44165/2009) ha affermato che la garanzia RC auto opera anche quando il danno venga causato con dolo. In parallelo, il Tribunale di Napoli (sez. II, sent. n. 2766/2016) ha indicato che le limitazioni della copertura non sono opponibili al terzo danneggiato. Anche il Tribunale di Bari (12 gennaio 2009) ha escluso qualsiasi distinzione tra fatti dolosi e colposi nella RC auto obbligatoria.
Il principio è stato ribadito in termini recenti dalla Cassazione civile (n. 10394 del 17 aprile 2024), secondo cui la regola va seguita con la precisazione che presuppone l’esistenza di un fatto riconducibile alla nozione di circolazione, intesa nel suo significato minimale di movimento del veicolo.
imputabilità e caso fortuito: quando cambia la cornice del risarcimento
Il sistema delineato ruota attorno a un presupposto decisivo: il conducente deve restare imputabile e civilmente responsabile. Se, invece, una futura perizia dovesse accertare una reale incapacità di intendere e di volere al momento del fatto, il quadro potrebbe mutare in modo significativo. In quel caso, il sinistro potrebbe rientrare nell’area del caso fortuito collegato a un evento patologico improvviso, come malore o ictus, con possibili ricadute anche sul piano della responsabilità civile e del risarcimento.
La disciplina richiamata fa riferimento all’art. 2046 c.c., che stabilisce che non risponde chi, al momento del fatto, non aveva la capacità di intendere o di volere, salvo che l’incapacità derivi da colpa.
tutela del terzo e limite del “caso fortuito”: la domanda civile aperta
Resta quindi una questione di fondo, formulata come interrogativo civile oltre che giuridico: fino a che punto la RC auto obbligatoria tutela realmente il terzo innocente quando il danno non deriva da dolo o colpa, ma da un evento patologico imprevedibile? L’idea secondo cui “tanto paga sempre l’assicurazione” viene indicata come convinzione meno solida di quanto si ritenga.
Il caso Modena, nel quadro descritto, viene collegato a un tema sistemico: la RC auto obbligatoria sembra destinata ad assorbire molte ipotesi di responsabilità, incluse forme di violenza intenzionale, ma emergono criticità quando si tratta del puro caso fortuito. La riflessione finale si concentra quindi su un confronto tra tutele: le vittime della sfortuna ricevono una protezione meno adeguata rispetto alle vittime dell’illegalità?
