Norma sui rimpatri: bonus anche ai non avvocati e nuove regole dopo lo stop del Colle

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Norma sui rimpatri: bonus anche ai non avvocati e nuove regole dopo lo stop del Colle

La conversione del decreto Sicurezza in Parlamento ha innescato un colpo di scena giuridico che richiama il celebre paradosso di Schrödinger: una norma, inserita in fretta e con effetti immediati, viene poi neutralizzata e rimpiazzata nel giro di pochissimo tempo. Al centro della vicenda è l’articolo 30-bis, che ha incontrato forti resistenze, fino allo scontro con il Quirinale, e che verrà sostituito quasi istantaneamente da un nuovo provvedimento.

Il punto di partenza è la previsione di un “premio” economico di 615 euro destinato agli avvocati che assistono i migranti nelle procedure di rimpatrio volontario. La misura avrebbe dovuto essere riconosciuta solo “alla partenza dello straniero”, impostazione considerata controversa dalle opposizioni e anche dalla stessa avvocatura. A contestare la norma è stato anche il capo dello Stato Sergio Mattarella, che ha comunicato l’intenzione di non firmare il provvedimento, ottenendo da palazzo Chigi un impegno a riscriverlo.

articolo 30-bis e decreto sicurezzа: il premio da 615 euro e i dubbi sul meccanismo

Inserito in sede di conversione al Senato, l’articolo 30-bis introduce un incentivo legato alle attività di assistenza nella fase di rimpatrio volontario. La norma si colloca nell’ambito dell’articolo 14-ter del Testo unico sull’immigrazione, prevedendo l’aggiunta del comma 3-bis.

Il testo originario stabilisce che, al rappresentante legale munito di mandato che abbia fornito assistenza al cittadino straniero nella presentazione della richiesta di partecipazione a un programma di rimpatrio volontario, sia riconosciuto un compenso pari a 615 euro, con pagamento “all’esito della partenza dello straniero”. La misura viene presentata come spinta alla remigrazione, termine evocato come simbolo dell’impostazione dell’estrema destra, ma la sua applicazione è risultata contestata nel merito.

La mancata possibilità di intervenire prima della conversione ha impedito di modificare il contenuto in tempo utile tramite emendamento: il percorso legislativo richiedeva la conversione entro il 25 aprile e, in caso di cambiamenti, il testo avrebbe dovuto tornare al Senato.

decreto rimpatri: la correzione fulminea dopo la conversione del decreto sicurezza

Per adeguarsi alle condizioni poste dal Quirinale, l’esecutivo ha adottato un meccanismo rapido e quasi simultaneo. Venerdì a mezzogiorno il decreto Sicurezza viene convertito includendo l’articolo 30-bis, ma meno di un’ora dopo un Consiglio dei ministri approva un nuovo decreto-legge, denominato decreto Rimpatri, incaricato di correggere proprio quella previsione.

Il disegno normativo prevede che Dl Sicurezza e Dl Rimpatri siano firmati insieme da Mattarella e pubblicati nella medesima edizione della Gazzetta ufficiale. Ne deriva che l’articolo 30-bis risulti di fatto sterilizzato e sostituito da una disciplina che entra in vigore nello stesso momento.

cosa cambia tra le due versioni: articolo 14-ter e nuova formulazione del compenso

Le due impostazioni intervengono entrambe sull’articolo 14-ter, dedicato al rimpatrio volontario assistito. Il decreto Sicurezza inserisce il comma 3-bis, mentre il decreto Rimpatri sostituisce immediatamente la previsione con un testo riformulato.

bonus 615 euro: quando viene riconosciuto e a chi spetta

Nel primo testo, il riconoscimento del compenso è collegato alla partenza dello straniero e attribuito in modo inizialmente orientato agli avvocati intesi come rappresentanti legali muniti di mandato.

Nella versione corretta dal decreto Rimpatri, la norma riconosce un compenso a un rappresentante munito di mandato che abbia fornito assistenza sia nella presentazione della richiesta sia nel relativo procedimento. Il pagamento è previsto “a conclusione del procedimento medesimo”, a prescindere dall’esito della procedura di remigrazione.

estensione dei soggetti rappresentanti: da avvocati ad altre figure

La prima differenza sostanziale riguarda il perimetro dei beneficiari: la misura non è più riservata ai soli avvocati, ma viene estesa a altre figure capaci di rappresentare i migranti in queste procedure, considerate amministrative e non giudiziarie.

In questo assetto, i criteri per individuare i rappresentanti e per stabilire i criteri di corresponsione dei compensi saranno definiti da un decreto del ministero dell’Interno da adottare entro sessanta giorni.

passaggio da “alla partenza” a “a conclusione del procedimento”

La seconda novità è temporale e riguarda il momento del pagamento: i 615 euro non vengono più collegati all’esito della partenza, ma alla conclusione del procedimento. In questo modo, anche qualora la procedura non si traduca in un esito positivo della remigrazione, l’attività di assistenza svolta dal rappresentante resta valorizzata con un riconoscimento economico.

finanziamenti e soppressione dei riferimenti al consiglio nazionale forense

L’ampliamento della platea e il diverso meccanismo di riconoscimento impongono anche un adeguamento dei fondi. La dotazione iniziale indicata prevede 492mila euro annui; al nuovo schema viene aggiunto un importo pari a 69.495 euro, sufficiente a coprire circa un centinaio di rimpatri in più. Il testo precisa comunque che il numero di procedure non supererà la soglia di mille, a fronte dei 675 del 2025.

Accanto alle modifiche sul compenso, la disciplina rimuove ogni riferimento al Consiglio nazionale forense, indicato come organismo che, nella prima impostazione, avrebbe dovuto contribuire all’erogazione dei compensi.

Sergio Mattarella

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Categorie: Politica

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