Giudice caso Ferragni Balocco perché cade laccusa di truffa aggravata
Il Tribunale di Milano, con una motivazione articolata e lunga sessanta pagine, ha chiarito i motivi che hanno portato al proscioglimento di Chiara Ferragni e di altri due imputati dalle accuse di truffa aggravata collegate a due campagne promozionali: “Pandoro Balocco Pink Christmas” (Natale 2022) e “Uova di Pasqua – sosteniamo i Bambini delle Fate” (Pasqua 2021 e 2022). La decisione si concentra sul venir meno dell’aggravante della minorata difesa e sulle conseguenze processuali che ne derivano, con un ragionamento che coinvolge anche il ruolo dei contenuti social e il rapporto tra influencer e follower.
proscioglimento per truffa aggravata e caduta dell’aggravante della minorata difesa
La motivazione del giudice di Milano, Ilio Mannucci Pacini, collega in modo diretto l’esito del procedimento all’esclusione della contestata minorata difesa. Secondo il Tribunale, dalle carte processuali non emerge un quadro tale da imporre una formula di proscioglimento “nel merito” per insussistenza del fatto o per non attribuibilità dei reati agli imputati.
Il nodo centrale riguarda l’aggravante: una volta esclusa, viene meno la base che avrebbe potuto sostenere l’impostazione dell’accusa nella forma più grave, con conseguenze anche sulla qualificazione dei reati residui.
messaggi pubblicitari e contenuti social: profili di decettività secondo il tribunale
Nella valutazione riportata dal Tribunale, la fase processuale non evidenzia elementi decisivi per un’assoluzione “nel merito”. Il ragionamento richiama in particolare comunicati stampa, post e stories pubblicati sui social da Chiara Ferragni relativi a entrambe le campagne. Tali materiali descrivono, secondo il giudice, un rapporto causale tra acquisto dei prodotti e entità dell’erogazione benefica attraverso espressioni:
- talvolta ambigue,
- altre volte più direttamente esplicative.
Il Tribunale sottolinea che queste comunicazioni non possono essere considerate prive di profili di decettività “ictu oculi”, cioè immediatamente, come se non contenessero elementi ingannevoli. L’orientamento richiamato collega quindi l’analisi del contenuto comunicativo alle ragioni che avrebbero potuto, in presenza dell’aggravante, sostenere una diversa conclusione.
assenza di responsabilità nel merito e remissione delle querele
Il giudice chiarisce l’impatto dell’esclusione dell’aggravante sulla possibilità di accertare la responsabilità. Se la minorata difesa fosse stata ritenuta sussistente, il Tribunale indica che sarebbe stata adottata una decisione di responsabilità verificando anche gli ulteriori elementi richiesti dalla fattispecie contestata e considerando l’attività riparatoria svolta dagli imputati.
La mancata applicazione della contestata aggravante comporta invece che l’accertamento dei reati non sia più imposto o oggetto di verifica nel modo prospettato dall’impianto accusatorio, anche perché interviene l’estinzione dei reati di truffa non aggravata.
Il Tribunale aggiunge che, una volta esclusa la minorata difesa, i reati risultano procedibili a querela di parte. In riferimento alle vicende giudicate, il giudice afferma che tutte le querele sono state oggetto di remissione, accettata dagli imputati. Da qui deriva una declaratoria di estinzione dei reati contestati, legata alla remissione delle querele e alla conseguente accettazione.
effetti delle decisioni: conseguenze patrimoniali e meccanismi risarcitori
Oltre al proscioglimento per la truffa aggravata, il Tribunale precisa che le condotte non sarebbero rimaste prive di effetti. Nella motivazione si richiama il punto per cui, a fronte delle contestazioni, gli imputati avrebbero subito conseguenze sul piano patrimoniale, attribuite alla ritenuta natura ingannevole dei messaggi pubblicitari relativi alle campagne considerate, anche tramite il procedimento attivato dall’AGCM.
Il giudice indica inoltre che, in seguito alla contestazione, gli imputati hanno attivato verso le persone offese/querelanti meccanismi risarcitori che, nella prassi, hanno determinato la mancata prosecuzione del processo penale.
influencer e follower: fiducia e capacità di difesa secondo il giudice
La motivazione affronta anche il rapporto tra influencer e follower, punto su cui accusa e parti civili avevano fondato la tesi della minorata difesa, richiamando anche un’interpretazione dei termini inglesi. L’impostazione accusatoria muove dall’idea che influencer sia un “persuasore” e follower un “seguace”, con conseguente minore capacità di difesa del follower rispetto ai contenuti veicolati.
Secondo il Tribunale, però, ipotizzare che il semplice fatto di essere follower significhi una fiducia incondizionata e acritica nei “consigli per gli acquisti” sarebbe opinabile. Il ragionamento aggiunge che gli utenti social vengono descritti come soggetti attivi e selettivi: una comunità che opera in modo autodiretto, con un ruolo selettivo nella fruizione dei contenuti, e quindi fortemente critico rispetto ai messaggi diffusi.
personaggi coinvolti nel procedimento
- Chiara Ferragni
- Ilio Mannucci Pacini

