Caso almasri doppia linea del governo tra corte penale e consulta la promessa di cambiare la legge sui rapporti con l aij a

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Caso almasri doppia linea del governo tra corte penale e consulta la promessa di cambiare la legge sui rapporti con l aij a

Il rapporto tra Italia e Corte penale internazionale torna al centro del dibattito istituzionale con conseguenze potenzialmente rilevanti per la cooperazione giudiziaria. La legge italiana che disciplina tali rapporti, indicata con 237 del 2012, viene difesa dal governo presso la Corte costituzionale, mentre la Corte penale internazionale ha già avviato una contestazione formale per mancata cooperazione legata al caso del generale libico Osama Almasri Njeem.

legge 237 del 2012 e cooperazione con la corte penale internazionale

Secondo l’impostazione presentata dal governo, la normativa 237/2012 andrebbe considerata come uno strumento idoneo a consentire la collaborazione, ma anche a lasciare spazio a scelte discrezionali. Il caso Almasri viene richiamato come prima applicazione concreta della disciplina: il governo sostiene che l’esperienza acquisita avrebbe portato a una revisione dei metodi di cooperazione previsti dalla legge italiana quando arrivano richieste della Corte per arresto e consegna di sospetti.

Nel materiale difensivo trasmesso alla Corte penale internazionale viene indicata la volontà di rivedere e migliorare le forme legali e le comunicazioni tra corpi dello Stato in relazione alle richieste di arresto e consegna provenienti dalla Corte. Accanto a questo, risulta citata anche l’eventualità di una possibile revisione della legge del 2012.

caso almasri: richiesta di consegna e successiva scarcerazione

La vicenda prende avvio con il generale libico Osama Almasri Njeem, fermato a Torino nel gennaio 2025 su mandato della Corte penale internazionale. Poco dopo, accade un passaggio opposto: viene disposto il suo rilascio e il ritorno in patria con un volo di Stato.

La contestazione è collegata alle accuse rivolte al generale, che secondo quanto riportato includono crimini di guerra e crimini contro l’umanità, con riferimenti anche a tortura, omicidi e stupri di minori.

difesa italiana davanti alla corte penale internazionale e deferimento

Di fronte alla Corte penale internazionale, l’Italia si difende contestando i presupposti della richiesta e adducendo più argomentazioni. Tra le motivazioni indicate figurano l’idea che il mandato della Corte penale internazionale fosse formulato in modo errato, che contenesse errori, e che non sia stato trasmesso secondo modalità ritenute rituali, essendo arrivato tramite Interpol alla polizia, elemento che avrebbe poi portato all’arresto.

Nel quadro difensivo viene menzionata anche una presunta richiesta di estradizione concorrente da parte delle autorità libiche. Tali argomenti non risultano convincenti per la Corte penale internazionale, che infatti ha deferito l’Italia all’Assemblea degli Stati membri della Corte, con riunione prevista a dicembre a New York. La Corte ritiene che l’Italia abbia mancato ai propri obblighi.

nuovo capitolo: corte d’appello e questione di costituzionalità

La fase successiva della vicenda nasce dalla decisione della Corte d’Appello di Roma di rivolgersi alla Corte costituzionale per verificare la costituzionalità della legge del 2012. Il punto riguarda la parte della normativa che non prevede che il procuratore generale di Roma possa avanzare richieste di custodia cautelare ai giudici senza l’avvio, tramite ministro, quando la richiesta proviene direttamente dalla Corte penale internazionale tramite Interpol, come sarebbe accaduto nel caso Almasri.

assenza di rimedi e possibili violazioni secondo la corte d’appello

Nel ragionamento richiamato nell’ordinanza della Corte d’appello, se Almasri dovesse rientrare in Italia si configurerebbe un’assenza di rimedi per l’operatività legata al potere discrezionale del ministro. La ricostruzione collega questa dinamica a una possibile violazione dello Statuto di Roma, cioè del trattato internazionale istitutivo della Corte penale internazionale.

Nel testo viene indicata anche l’ipotesi che ciò possa costituire una violazione del principio di soggezione del giudice alla sola legge richiamato dall’articolo 101 della Costituzione.

memoria dell’avvocatura dello stato: inammissibilità e infondatezza

La posizione del governo, rappresentata dall’Avvocatura dello Stato, sostiene che la questione sollevata dalla Corte d’Appello sarebbe da valutare in due direzioni: contestazione sul metodo e sul merito. Sul piano del metodo, si rileva che la Corte d’Appello avrebbe dovuto investire la Consulta prima di arrivare a determinazioni come il non luogo a procedere, richiamato per il gennaio 2025, invece di farlo mesi dopo quando, secondo la difesa, il caso non sarebbe più sussistente.

In base a questa impostazione, viene chiesta la dichiarazione di inammissibilità. Sul piano del merito, l’Avvocatura sollecita invece la dichiarazione di infondatezza, sostenendo che la discrezionalità del ministro della Giustizia sarebbe coerente con lo Statuto di Roma.

La difesa richiama inoltre la necessità di discrezionalità in situazioni che possono includere richieste della Corte relative a persone già in carcere in Italia o provenienti da Stati che non hanno aderito alla Corte penale internazionale.

udienza alla corte costituzionale e costituzione del rifugiato lam magok

La Corte costituzionale si riunirà il 18 maggio. Nelle fasi iniziali del procedimento, la Consulta dovrà pronunciarsi anche su un’istanza di costituzione nel procedimento del rifugiato sudsudanese Lam Magok, indicato come vittima di torture nel carcere tripolino di Mitiga, dove Almasri sarebbe stato responsabile.

Risulta che Lam Magok rappresenti il secondo soggetto, dopo l’avvocato Luigi Li Gotti, che ha denunciato i membri del governo per la liberazione del generale libico.

precedenti ostacoli: governo e parlamento

Nel quadro giudiziario descritto, Nordio, ministro dell’Interno Matteo Piantedosi e sottosegretario Alfredo Mantovano sarebbero stati poi salvati dal voto della Camera, che avrebbe negato l’autorizzazione a procedere. Secondo i legali indicati, Lam avrebbe visto progressivamente ridursi gli spazi di tutela: prima da parte del governo, con il rifiuto di consegnare il torturatore alla Corte penale dell’Aja e l’impedimento dell’avvio del processo internazionale; poi da parte del Parlamento, che avrebbe ostacolato il giudizio nei confronti dei ministri e del sottosegretario grazie alla decisione con cui la maggioranza avrebbe negato l’autorizzazione a procedere.

implicazioni della decisione: sentenza interpretativa di rigetto richiesta

Per i legali del rifugiato, il risultato della pronuncia della Consulta incide sul futuro della posizione di Lam. Se la legge di attuazione dello Statuto di Roma risulterà validata, Lam potrebbe contestare la mancata consegna del suo carnefice. Se invece la norma dovesse essere dichiarata incostituzionale, la possibilità di contestare il mancato trasferimento verrebbe meno secondo quanto indicato dai professionisti.

La richiesta difensiva descrive una linea diversa da quella del governo: si punta a una cosiddetta sentenza interpretativa di rigetto, che renda la legge costituzionale a condizione che l’applicazione dei mandati di arresto della Corte penale internazionale non dipenda dal mero potere discrezionale del ministro della Giustizia.

personaggi e nominativi citati nella vicenda

  • Osama Almasri Njeem
  • Augusto Massari
  • Carlo Nordio
  • Matteo Piantedosi
  • Alfredo Mantovano
  • Luigi Li Gotti
  • Lam Magok
  • Francesco Romeo
  • Antonello Ciervo
  • Alessandro Mantovani
  • Antonella Mascali
Caso Almasri, la doppia linea del governo: alla Corte penale promette di cambiare la legge sui rapporti con l’Aja, alla Consulta la difende

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