Trattenimento richiedenti asilo deve rispettare costituzione e diritto ue, migranti e decisione consulta

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Trattenimento richiedenti asilo deve rispettare costituzione e diritto ue, migranti e decisione consulta

La Corte costituzionale ha dichiarato inammissibile una questione sollevata dalla Corte di Cassazione riguardante la disciplina del trattenimento in un centro per il rimpatrio dello straniero che abbia presentato richiesta di protezione internazionale. Con la sentenza n. 40, depositata nella giornata precedente, la Consulta non ha quindi sciolto il nodo giuridico sollevato, ma ha richiamato il legislatore a intervenire per rendere la normativa pienamente coerente con gli standard costituzionali e con gli obblighi derivanti dal diritto dell’Unione europea.

sentenza corte costituzionale 40: questione inammissibile sul trattenimento dopo la domanda di protezione

Il punto centrale della vicenda riguarda una procedura in cui, secondo la disciplina vigente, lo straniero che risulti già trattenuto in un centro per l’esecuzione di un provvedimento di espulsione può comunque presentare domanda di protezione internazionale. In tale scenario, il quadro normativo prevede che il questore possa disporre un ulteriore trattenimento, soprattutto quando sussistano fondati motivi per ritenere che la domanda sia pretestuosa, ossia proposta solo per ritardare o impedire l’esecuzione dell’espulsione.

Il nuovo provvedimento di trattenimento deve essere convalidato dalla corte d’appello territorialmente competente, secondo quanto previsto dall’articolo 13 della Costituzione, che impone la convalida da parte dell’autorità giudiziaria per ogni provvedimento che incida sulla libertà personale.

convalida e nuovo trattenimento: ruolo della corte d’appello e regola delle quarantotto ore

Qualora la corte d’appello non convalidi il provvedimento del questore, la normativa consente comunque al questore di adottare, entro quarantotto ore successive, un ulteriore provvedimento di trattenimento. Anche questo atto resta soggetto a convalida da parte della corte d’appello quando ricorra almeno una delle condizioni indicate, cioè rischio di fuga oppure la valutazione dello straniero come pericoloso per l’ordine o la sicurezza pubblica.

Durante l’intervallo di quarantotto ore, lo straniero continua a restare trattenuto nel centro. Proprio su questa scansione temporale si è concentrata la critica della Corte di Cassazione.

corte di cassazione e dubbio di costituzionalità: trattenimento automatico dopo mancata convalida

Secondo la Corte di Cassazione, la disciplina sarebbe costituzionalmente problematica perché stabilisce un trattenimento automatico per quarantotto ore anche quando il precedente provvedimento del questore non sia stato convalidato dalla corte d’appello. La Cassazione ha ritenuto che tale meccanismo risulterebbe incompatibile con l’articolo 13 della Costituzione, secondo cui un provvedimento restrittivo adottato dall’autorità di pubblica sicurezza che non sia convalidato dal giudice si intende revocato e privo di effetto.

inammissibilità: mancata rilevanza del profilo temporale per il giudizio principale

La Corte costituzionale ha ritenuto la questione non rilevante ai fini della decisione del procedimento principale. Quest’ultimo aveva come oggetto soltanto l’accertamento dei presupposti dell’ultimo provvedimento di trattenimento, basato su rischio di fuga e pericolo per la sicurezza pubblica, senza investire la legittimità del trattenimento nel periodo che intercorre tra la mancata convalida del provvedimento precedente e l’adozione del nuovo atto.

Da qui la decisione di inammissibilità della questione.

obiettivo di contrasto agli abusi del diritto d’asilo e tutela della libertà personale

Pur dichiarando inammissibile la questione, la Consulta ha richiamato la legittimità dell’obiettivo perseguito dal legislatore: evitare che la mera presentazione di una domanda di protezione internazionale determini automaticamente il venir meno del trattenimento disposto in vista dell’esecuzione dell’espulsione, soprattutto quando lo straniero abbia commesso gravi reati e possa sottrarsi all’espulsione se lasciato in libertà.

La Corte ha anche sottolineato la necessità di scoraggiare abusi del procedimento di asilo, affinché lo strumento resti effettivamente destinato a garantire protezione contro persecuzioni o altri gravi pericoli nel paese d’origine, senza essere impiegato con finalità strumentali per evitare o ritardare provvedimenti di espulsione legittimi.

Al contempo, la prosecuzione del ragionamento della Corte ha evidenziato che l’obiettivo deve essere perseguito con modalità pienamente coerenti con non solo il diritto dell’Unione, ma anche con le esigenze di tutela della libertà personale desumibili dall’articolo 13 della Costituzione. La norma, infatti, condiziona con regole procedurali stringenti le limitazioni della libertà nei confronti di cittadini e stranieri, a garanzia contro possibili arbitri dell’autorità di pubblica sicurezza, dell’autorità giudiziaria e dello stesso legislatore.

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