Madre porta figlio 31enne in tribunale e giudice dà ragione: licenziato ma deve lasciare casa e pagare le bollette
Una convivenza diventata sempre più gravosa può trasformarsi rapidamente in una vera e propria sfida giudiziaria. Nel caso esaminato dal Tribunale di Ravenna, il punto centrale riguarda un figlio trentunenne che, secondo quanto sostenuto dalla madre, non avrebbe contribuito alle spese domestiche e non avrebbe rispettato le regole di una vita condivisa. I giudici hanno riconosciuto le richieste della donna, incidendo in modo diretto sull’obbligo di mantenimento e sulle tempistiche di allontanamento dall’abitazione materna.
Tribunale di ravenna: cessazione dell’obbligo di mantenimento
Il Tribunale di Ravenna ha dato ragione alla madre, stabilendo la cessazione dell’obbligo di mantenimento a carico di quest’ultima. La decisione non si limita alla parte economica: l’uomo deve anche lasciare l’abitazione materna entro una scadenza precisa, fissata per il 30 giugno.
Alla pronuncia si aggiunge l’ulteriore onere delle spese legali, quantificate in 3mila euro.
le ragioni del ricorso della madre: convivenza difficile e mancati contributi
La vicenda prende avvio nel 2024, quando la donna, risultando proprietaria esclusiva dell’immobile, sceglie di rivolgersi ai giudici. Nel ricorso viene rappresentato un quadro di rapporto deteriorato e una convivenza resa, secondo la madre, “intollerabile” dalle condizioni di vita condivisa.
Nel corso del processo, la madre afferma che il figlio non avrebbe rispettato le “più basilari regole della convivenza civile” e, soprattutto, non avrebbe contribuito alle spese domestiche: dalle utenze fino agli altri costi ordinari.
l’età e la capacità lavorativa: motivazioni della giudice adriana forastiere
Un passaggio determinante riguarda il lavoro svolto dall’uomo quando la causa viene avviata. La madre sostiene che, al momento dell’inizio della controversia, il figlio lavorasse come cameriere con contratto a tempo indeterminato, percependo 1.400 euro.
La decisione della giudice, Adriana Forastiere, si fonda anche su un ragionamento legato all’età: viene evidenziato che l’uomo avrebbe raggiunto un’età in cui deve presumersi conseguita una dimensione di vita autonoma e una piena capacità lavorativa. Per questo motivo, secondo il tribunale, risulta esclusa la permanenza di un obbligo giuridico di mantenimento da parte della madre.
il licenziamento durante il processo: nessuna riattivazione dell’obbligo
Nel resoconto processuale emerge un ulteriore elemento: durante la causa, il trentunenne si sarebbe licenziato dal lavoro, verosimilmente nella speranza di ottenere una pronuncia diversa.
La giudice ritiene però che l’evento non modifichi l’esito. La motivazione sottolinea che il figlio si sarebbe dimesso senza adoperarsi efficacemente per la ricerca di un altro lavoro. Per tale ragione, la condotta non viene considerata sufficiente a “rivivere l’obbligo di mantenimento” ormai dichiarato cessato.
Secondo il tribunale, dunque, l’uomo deve cercare un nuovo lavoro. Qualora dovessero emergere difficoltà economiche in futuro, viene indicata la possibilità di richiedere l’accesso alle forme di tutela già previste dall’ordinamento.
obbligo di lasciare la casa entro il 30 giugno e autonomia richiesta
La sentenza di primo grado chiarisce che la madre “non può più ritenersi giuridicamente obbligata”. Inoltre, il giudice esclude che la permanenza dell’uomo nella casa materna possa essere considerata come adempimento di un eventuale obbligo di mantenimento in capo alla donna.
Ne deriva l’imposizione di lasciare l’abitazione entro i termini stabiliti, ossia entro il 30 giugno. Da quel momento, l’uomo dovrà ricostruirsi autonomia sia economica sia abitativa, attraverso la ricerca di un nuovo posto di lavoro e di una nuova casa in cui vivere.
personaggi citati nella decisione
- madre
- figlio 31enne
- giudice adriana forastiere


