Affluenza referendum giustizia alle 12: il sorprendente e cosa significa

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Affluenza referendum giustizia alle 12: il  sorprendente e cosa significa

Si vota con ritmo serrato oggi domenica 22 marzo 2026, con seggi aperti dalle 7 alle 23, e domani lunedì 23 marzo dalle 7 alle 15. Al centro della consultazione c’è un referendum popolare confermativo che riguarda la legge costituzionale dedicata all’ordinamento giurisdizionale e all’istituzione della Corte disciplinare. A metà giornata l’affluenza risulta già significativa: alle ore 12 il dato definitivo si attesta al 14,92%, con un confronto diretto che segnala un incremento rispetto al referendum costituzionale del 2020 sul taglio dei parlamentari, dove alla stessa ora l’affluenza era di poco superiore al 12%.

referendum giustizia: orari di voto e affluenza alle ore 12

La consultazione si svolge oggi dalle 7 alle 23 e prosegue domani dalle 7 alle 15. Per esprimere il voto è necessario presentarsi al seggio con un documento di riconoscimento valido e la tessera elettorale.

Per quanto riguarda l’andamento della partecipazione, il dato definitivo dell’affluenza alle ore 12 è pari al 14,92%. Rispetto alla consultazione del 2020 sul taglio dei parlamentari, l’affluenza attuale risulta superiore di oltre due punti, segnalando una presenza maggiore dell’elettorato già a metà giornata.

referendum costituzionale 2026: legge su ordinamento giurisdizionale e corte disciplinare

Il referendum riguarda la conferma della legge costituzionale intitolata “Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare”. L’impianto della riforma interviene su aspetti cardine della Carta costituzionale, con un impatto diretto sugli articoli 87, 102, 104, 105, 106, 107 e 110.

separazione delle carriere: come cambia la magistratura

La riforma introduce per i magistrati due carriere separate: una destinata ai magistrati giudicanti e una ai magistrati requirenti. A ciascuna area corrisponde un proprio Consiglio Superiore della Magistratura, con competenze distinte e specifiche. La distinzione formale e funzionale separa la magistratura ordinaria, già articolata in un unico corpo, trasformandola in due ambiti autonomi sotto il profilo dell’autogoverno.

consigli superiori distinti per giudici e pubblici ministeri

Con la riforma, gli organi di autogoverno diventano autonomi e indipendenti. Le strutture previste sono:

  • Consiglio Superiore della Magistratura giudicante, competente per i giudici.
  • Consiglio Superiore della Magistratura requirente, competente per i pubblici ministeri.

Entrambi gli organi sono presieduti dal Presidente della Repubblica e presentano una composizione mista: due terzi dei membri sono magistrati estratti a sorte dalla rispettiva carriera, mentre il rimanente un terzo comprende professori universitari e avvocati con almeno quindici anni di esperienza, selezionati tramite sorteggio da un elenco predisposto dal Parlamento.

alta corte disciplinare: composizione e durata dei giudici

La legge introduce un nuovo organismo, l’Alta Corte disciplinare. Secondo quanto indicato, l’organo è composto da quindici giudici selezionati tra magistrati e giuristi di comprovata esperienza e ha il compito di decidere sulle questioni disciplinari relative a tutti i magistrati, con l’obiettivo di assicurare uniformità e indipendenza.

composizione dei quindici giudici e modalità di scelta

La definizione dell’organico dell’Alta Corte disciplinare prevede:

  • tre giudici nominati dal Presidente della Repubblica, scelti tra professori universitari in materie giuridiche e avvocati con almeno vent’anni di esercizio.
  • tre giudici estratti a sorte da un elenco di professionisti con i medesimi requisiti, compilato dal Parlamento.
  • nove magistrati appartenenti alla magistratura, ripartiti in sei alla carriera giudicante e tre alla carriera requirente. La selezione avviene per sorteggio tra coloro che abbiano almeno vent’anni di servizio e svolgano o abbiano svolto funzioni di legittimità.

La legge stabilisce inoltre che l’elezione del presidente dell’Alta Corte disciplinare avvenga tra i giudici nominati dal Presidente della Repubblica o tra quelli estratti a sorte dall’elenco predisposto dal Parlamento. La durata dell’incarico dei giudici è di quattro anni e l’incarico non può essere rinnovato.

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