Migranti espulsi e condannati per aggressione ottengono diritto al risarcimento

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Migranti espulsi e condannati per aggressione ottengono diritto al risarcimento

Un pronunciamento giudiziario stabilisce un risarcimento a carico del Viminale per un importo di 700 euro. La decisione, emessa dal Tribunale di Roma in data 10 febbraio, riguarda un caso legato a misure di accompagnamento e trasferimenti di un migrante, e definisce responsabilità e modalità di intervento dell’ente. L’esito fornisce un quadro delle procedure di trattenimento, degli esiti di espulsione e della gestione dei precedenti di polizia, restituendo al contempo rilievo ai diritti della persona coinvolta nel contesto operativo delle Forze dell’Ordine.

risarcimento di 700 euro al viminale: sentenza del tribunale di roma

Il tribunale ha stabilito che il Viminale deve riconoscere un risarcimento di 700 euro al destinatario della decisione, identificato come R. L., migrante algerino di 56 anni. Dalla ricostruzione processuale emergono due provvedimenti di espulsione emanati dai prefetti di Cuneo e Alessandria per motivi di pericolosità sociale, nonché 23 condanne emesse tra 1999 e 2023, e numerosi precedenti di polizia per reati contro la persona, il patrimonio e la pubblica amministrazione, concentrati prevalentemente in Liguria.

Tra le condanne figura anche un episodio di lesioni personali nei confronti di una donna, aggredita con calci e pugni alla testa. Secondo le fonti, il 56enne risulta attivo con 13 alias e ha dichiarato spesso false generalità durante i controlli di polizia, con una detenzione stimata in non meno di undici volte in diverse strutture carcerarie sul territorio nazionale, soprattutto in Liguria e Piemonte. L’ultima detenzione è stata a Cuneo, dal 31 agosto 2024 al 23 febbraio 2025, periodo durante il quale ha rifiutato di chiedere la Protezione internazionale.

R. L. è entrato in Italia nel 1995 e non ha mai ottenuto un permesso di soggiorno. È stato denunciato per inosservanza delle norme sugli stranieri fin dal 2001. A seguito di espulsione, ha subito un provvedimento di trattenimento nel 2001 al CPR di Milano e nel 2003 al centro di Ponte Galeria a Roma. Il 23 febbraio 2025 è stato trasferito al CPR di Gradisca d’Isonzo al momento della scarcerazione dalla Casa Circondariale di Cuneo, successivamente all’adozione del provvedimento di espulsione del prefetto per motivi di pericolosità sociale.

R. L. aveva presentato ricorso contro il trasferimento, avvenuto il 10 aprile 2025, dal CPR di Gradisca d’Isonzo al CPR di Gjader in Albania, lamentando che non fosse stato emesso un provvedimento scritto e motivato e che l’operazione fosse stata eseguita con modalità degradanti e lesive dei diritti fondamentali della persona, tra cui la “legatura dei polsi con fascette contenitive”. Secondo la rappresentanza legale, oltre al risarcimento del danno, si chiedeva la sua liberazione e il possibile rientro in Italia al CPR di Gradisca di Isonzo o a Torino.

La decisione del tribunale fissa un’importante cornice giuridica in tema di gestione delle misure di espulsione e di compensazione economica in caso di profili di illegittimità o di lesione dei diritti della persona coinvolta, mantenendo l’attenzione sull’equilibrio tra esigenze di ordine pubblico e tutela dei diritti fondamentali durante i processi di identificazione, trattenimento e rimpatrio.

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