Nuova speranza di rimborso per i risparmiatori fallimenti bancari

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Nuova speranza di rimborso per i risparmiatori   fallimenti bancari

Con la manovra di Bilancio 2026 il governo introduce una riapertura mirata dei termini per accedere al fondo indennizzo risparmiatori, istituito per risarcire i risparmiatori coinvolti nei crac bancari del passato. L’intervento riguarda principalmente coloro che avevano presentato domanda tra il 2019 e il 2020 ma erano state respinte per vizi formali o procedurali, non rappresentando una riapertura generalizzata. L’obiettivo è sanare errori di natura procedurale pur mantenendo inalterata la cornice di fondo del sostegno, con una gestione delle risorse definita e tempi di lavorazione mediati dalla Commissione tecnica del fondo.

fondo indennizzo risparmiatori: riapertura mirata dei termini

La norma in questione consente a chi aveva già presentato domanda nei termini previsti tra il 2019 e il 2020, ma non era stata accolta integralmente, di riconsiderare l’istanza. Non si tratta di estendere automaticamente i benefici a nuovi profili: l’opportunità è riservata a chi possedeva requisiti sostanziali, ma è stato escluso per vizi formali.

fondo indennizzo risparmiatori: risorse e tempistiche di erogazione

La manovra assegna una disponibilità complessiva massima di 80 milioni di euro, da erogare in modo graduale. Le liquidazioni seguiranno un piano triennale, con 20 milioni di euro nel 2026 e 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028. Le erogazioni saranno ripartite in base all’andamento delle pratiche gestite dalla Commissione tecnica del fondo.

fondo indennizzo risparmiatori: condizioni di accesso e limiti

L’indennizzo è costituito da due componenti: un importo pari al 30% del costo di acquisto delle azioni e un importo pari al 95% del costo di acquisto delle obbligazioni subordinate, entro il tetto massimo di 100.000 euro per ciascun risparmiatore, calcolato sul complesso degli investimenti ammissibili. L’accesso al rimborso può avvenire secondo due ipotesi: automatico, riservato ai risparmiatori con reddito Irpef complessivo non superiore a 35.000 euro o con patrimonio mobiliare non superiore a 100.000 euro al momento dell’investimento, e ordinario, che richiede la valutazione della Commissione tecnica e la dimostrazione che l’investimento sia stato effettuato in violazione degli obblighi di informazione, correttezza e trasparenza da parte dell’intermediario.

fondo indennizzo risparmiatori: procedura di presentazione

La domanda di indennizzo può essere ripresentata alla Commissione tecnica seguendo le stesse regole previste dalla normativa istitutiva del FIR. L’iter mira a rimuovere le barriere derivanti da vizi formali, restando all’interno dei criteri sostanziali stabiliti per l’indennizzo.

Con la manovra arriva una seconda chance per gli esclusi dal Fondo indennizzo risparmiatori coinvolti nei crac bancari

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