Cassiere di Castelfiorentino licenziato per aver omesso di far pagare alcuni prodotti
Una decisione del tribunale del lavoro di firenze analizza il licenziamento di un cassiere in una catena di largo consumo a castelfiorentino, legato a una mancata scansione di prodotti e a un cliente che avrebbe lasciato l’attività senza pagamento. La sentenza chiarisce i confini della responsabilità del dipendente e l’esito del ricorso, evidenziando quali richieste economiche sono state accolte o respinte.
cassiere licenziato a castelfiorentino: contesto e motivazioni
Nel maggio 2024, l’operazione di un cassiere è finita al centro di una contestazione disciplinare: non sono stati fatti passerare allo scanner diversi articoli, permettendo a un cliente di uscire senza saldare una parte della spesa. La perdita stimata per quegli articoli ammontava a circa 264,34 euro, su una spesa complessiva di circa 340 euro, con il cliente che ha pagato 80 euro.
Il comportamento è stato osservato dall’unità di vigilanza e dal direttore del punto vendita, portando al licenziamento per giusta causa il 17 maggio 2024. Il lavoratore ha impugnato l’atto, sostenendo che l’errore fosse legato all’assenza del moltiplicatore e che fosse stato informato di essere assegnato a mansioni diverse da quelle di cassiere fin dal settembre 2023.
Nel ricorso, l’ex dipendente ha richiesto reintegration, un indennizzo di 46mila euro e la corresponsione del premio variabile di risultato 2023 pari a poco più di 565 euro. Tra le richieste, solo il premio è stato accolto; reintegro e indennizzo sono stati negati, con la conferma della legittimità del provvedimento disciplinare.
esito del ricorso e motivazioni della decisione
Il Tribunale del Lavoro di firenze ha ritenuto legittimo il licenziamento, respingendo l’impugnazione e confermando l’operato aziendale. L’esito sancisce la conformità della decisione disciplinare alle norme vigenti e non attribuisce al dipendente condizioni tali da invalidarne la misura.
Per quanto riguarda le richieste economiche, la corte ha accolto solo la parte relativa al premio variabile di risultato 2023, negando invece il reintegro e l’indennizzo richiesti.
