Reperti archeologici senza pagamenti: perché non arrivano i soldi

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Reperti archeologici senza pagamenti: perché non arrivano i soldi

Scoperte archeologiche di grande rilevanza nella Tenuta del Vignale, nel territorio di Piombino, al centro di una lunga vicenda amministrativa e legale. I reperti emersi lungo la costa toscana, con un impianto storico che copre epoche molto diverse, non portano però a un riconoscimento economico automatico: i giudici del Tar per la Toscana hanno escluso il diritto a un premio di rinvenimento per i proprietari, richiamando soprattutto questioni di tempistiche della domanda presentata alla Soprintendenza.

Tenuta del Vignale e premio di rinvenimento: esito del Tar per la Toscana

Le attività di ricerca e i risultati archeologici condotti dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Pisa e Livorno nella Tenuta del Vignale non hanno determinato alcun premio a favore dei proprietari, secondo quanto deciso dai giudici del Tar per la Toscana. La sentenza sottolinea come la pretesa avanzata dai ricorrenti sia certamente tardiva, chiudendo la questione sul punto del riconoscimento del premio, pur lasciando intendere la possibilità di ulteriori passaggi.

La vicenda non termina con la pronuncia: il legale dei proprietari, avvocato Paolo Bastianini, dichiara l’intenzione di ricorrere al Consiglio di Stato, indicando che la valutazione continuerà nel grado successivo.

scoperta dei reperti e dimensione del complesso archeologico

La storia prende avvio nel 2003. Lungo la costa toscana, nell’immediato entroterra di Piombino e nelle vicinanze del paese di Riotorto, durante l’aratura dei terreni di proprietà vengono rinvenuti reperti antichi e vengono avviate ricerche archeologiche. Le successive indagini svolte dalla Soprintendenza chiariscono l’estensione e la struttura del sito.

Secondo quanto emerge dalle ricostruzioni dell’ente, il luogo si presenta come uno dei più estesi complessi archeologici extraurbani della Toscana costiera. L’area interessata dall’intero spargimento dei reperti in superficie viene indicata in circa 40mila mq. L’articolazione cronologica copre un arco ampio: dall’epoca etrusca (VI-V sec. a.C.) fino all’alto medioevo (IX-XI sec.).

il mosaico di Aion e l’interesse storico del sito

Tra gli elementi che rendono il complesso particolarmente significativo emerge un grande mosaico pavimentale di epoca tardoantica. Il mosaico raffigura Aion, indicato come Signore del tempo, circondato dalle quattro stagioni. Il mosaico viene descritto come eccezionale per qualità esecutiva e come un’opera caratterizzata da una lunga e complessa vita, documentata da diversi interventi di rifacimento.

cronologia delle fasi e uso delle strutture

Nel tempo, sul sito che diventa visitabile in alcuni periodi, si susseguono indagini e pubblicazioni scientifiche. Tra i soggetti coinvolti figurano il Dipartimento di Scienze storiche e dei Beni Culturali dell’Università di Siena e l’attività editoriale che contribuisce a definire con maggiore precisione fasi d’uso e cronologia.

La ricostruzione storica muove da un contesto preromano per arrivare a una fattoria realizzata nella metà del II secolo a.C.. Accanto a essa, nella seconda metà del I secolo a.C. si impianta una villa marittima. È indicato inoltre che, nel VI-VII secolo, l’abbandono delle strutture possa avere indirizzato l’uso dell’area come area sepolcrale.

domanda alla soprintendenza nel 2022 e limiti temporali del premio

Il passaggio decisivo per l’aspetto legale avviene nel 2022. A giugno, la società presenta alla Soprintendenza una domanda per il riconoscimento del premio per il ritrovamento del complesso. La contestazione dell’ente si concentra sul superamento del termine considerato massimo.

dichiarazione di improcedibilità per mancato rispetto del termine decennale

A luglio, la Soprintendenza dichiara improcedibile l’istanza. Nella motivazione viene evidenziato che la richiesta di premio per i beni ritrovati tra il 2003 e il 2010 perviene oltre il termine massimo di 10 anni dalla scoperta. La ricostruzione include anche un ulteriore elemento: per gli anni compresi tra 2011 e 2018, agli atti dell’ufficio risultano dichiarazioni di rinuncia al premio firmate dal legale rappresentante della società, dott. Paolo Mario Orlando.

ministero e segretariato regionale: tutela dell’area e conferma dell’improcedibilità

A agosto, anche la Direzione generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio del Ministero conferma l’improcedibilità dell’istanza, mantenendo centrale il riferimento al limite temporale di dieci anni per la formulazione della richiesta. Nello stesso periodo, il Segretariato regionale per la Toscana dichiara però l’area come di interesse archeologico particolarmente importante e la sottopone alle disposizioni di tutela.

La tutela interessa la medesima area coinvolta dai ritrovamenti anche a settembre, confermando l’attenzione sul valore archeologico del complesso.

ricorso al tar e motivazioni sulla prescrizione decennale

Ancora nel 2022 la società presenta ricorso al Tar, che non accoglie le motivazioni. La pronuncia richiama quanto sostenuto dalla Soprintendenza, ribadendo che il diritto alla richiesta del premio di rinvenimento è soggetto all’ordinario termine di prescrizione decennale.

Il termine, nel caso specifico, viene fatto decorrere dal 2003, cioè dall’anno in cui la ricorrente aveva già piena consapevolezza degli scavi e del rinvenimento dei reperti. Nella ricostruzione della decisione, risulta irrilevante ai fini della valutazione della prescrizione il formale riconoscimento dell’interesse archeologico da parte dell’amministrazione, avvenuto nel 2022.

questione sul momento di richiesta del premio e prospettive future

All’indomani della sentenza, l’avvocato Paolo Bastianini evidenzia un punto specifico della contestazione: l’assenza di un modo pratico per formulare la richiesta prima che fosse riconosciuto il valore storico-archeologico del complesso. La posizione riportata indica che l’interesse sarebbe emerso nel 2022 e che la determinazione del valore richiede tempi di ricerca e accertamento.

Il passaggio successivo sarà rimesso alla valutazione del Consiglio di Stato, chiamato a ragionare sugli elementi del caso e sull’interpretazione della finestra temporale per l’istanza.

protagonisti della vicenda: soggetti citati nella decisione e nelle dichiarazioni

  • Paolo Bastianini (legale dei proprietari)
  • Paolo Mario Orlando (legale rappresentante della società, citato per le rinunce)
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