Cassazione rette rsa a carico del ssn per alzheimer avanzato, stato vegetativo permanente e patologie neurologiche degenerative
Tra 27 e 28 maggio 2026 la Corte di Cassazione ha depositato cinque ordinanze su casi distinti, accomunati da un chiarimento centrale: quando un familiare viene ricoverato in RSA per Alzheimer avanzato, stato vegetativo permanente o patologie neurologiche degenerative gravi, la quota di copertura da parte del Servizio Sanitario Nazionale deve estendersi all’intera retta, senza che sia dovuta la compartecipazione richiesta per anni a famiglie e territori.
retta in rsa e diritto alla copertura ssn nelle fasi di lungoassistenza
La questione riguarda la lungoassistenza, ossia la fase in cui il paziente non migliora né peggiora rapidamente e rimane nella struttura per mesi o anni, con conseguente accumulo delle spese di ricovero.
Secondo quanto richiamato da Noctua, alcune ASL avevano sostenuto l’applicazione automatica della ripartizione forfettaria dei costi al 50% prevista dalla tabella allegata al DPCM 29 novembre 2001, con metà della spesa posta a carico di utente e/o Comune.
Le ordinanze della Cassazione indicano invece che tale impostazione non è applicabile nei casi in cui le prestazioni erogate presentano particolare rilevanza terapeutica e la componente sanitaria risulta inscindibile da quella assistenziale.
cassazione e norme applicabili: copertura totale del fondo sanitario
La lettura richiamata dall’associazione veneta collega il principio a articolo 3, comma 3, del DPCM 14 febbraio 2001, con copertura totale a carico del fondo sanitario, anche nelle fasi estensive e di lungoassistenza.
ordinanza 16601/2026: caso veronese in stato vegetativo permanente
Un riferimento specifico è l’ordinanza n. 16601/2026 (R.G. 25695/2022, dep. 27 maggio 2026). La vicenda riguarda una paziente veronese in stato vegetativo permanente da encefalopatia post-anossica, tetraplegica, tracheostomizzata e alimentata con sonda gastrostomica.
La permanenza in struttura, nella provincia di Verona, è durata quasi nove anni, dal ottobre 2008 al marzo 2017. Le rette contestate ammontano a 169.408,85 euro, ripartite in 125.657,62 euro per il periodo ottobre 2008 – gennaio 2015 e 43.751,23 euro per il periodo febbraio 2015 – marzo 2017.
Il Tribunale di Verona ha condannato la struttura a restituire 129.657,62 euro. La Corte d’Appello di Venezia ha confermato con sentenza n. 1818 del 3 agosto 2022. La Cassazione ha rigettato il ricorso dell’ULSS n. 9 Scaligera.
ordinanza sull’alzheimer: piano terapeutico non decisivo per la gratuità totale
Un’ulteriore ordinanza riguarda una paziente con Alzheimer ricoverata in Emilia-Romagna, indicata come invalida al cento per cento. In tale contesto viene richiamato un principio ulteriore: l’assenza di un piano terapeutico personalizzato formalmente redatto non esclude il diritto alla gratuità totale.
La Cassazione ha ritenuto che la gravità clinica dell’Alzheimer avanzato, documentata e nota, sia sufficiente a escludere la necessità che ogni famiglia debba provare, caso per caso, l’intensità dell’assistenza ricevuta.
Nel merito, la Cooperativa Proges era stata condannata in primo grado a restituire 53.742,41 euro. La Cassazione ha confermato la linea già adottata. Le altre tre ordinanze vengono presentate come coerenti con lo stesso orientamento.
conseguenze pratiche: contratti nulli e restituzione delle somme
Le indicazioni riportate da Noctua sintetizzano due conseguenze operative collegate alle pronunce:
I contratti di ricovero che prevedono a carico dei familiari quote relative a prestazioni integralmente finanziate dal SSN sono considerati nulli per violazione di norme imperative, perché non esiste una causa giustificatrice nel trasferire in via privata un’obbligazione che la legge attribuisce a un ente pubblico.
Chi ha già effettuato pagamenti può chiedere la restituzione delle somme all’ASL territorialmente competente, agendo per indebito oggettivo ai sensi dell’articolo 2033 del codice civile. I termini di prescrizione ordinari decorrono da ogni singolo pagamento.
cinque ordinanze in breve tempo: superamento della ripartizione 50% applicata automaticamente
Viene inoltre richiamata la cornice normativa già presente dal 2001 che impone la copertura totale da parte del SSN. Per circa vent’anni, secondo quanto riportato, ASL e strutture avrebbero applicato in modo sistematico la ripartizione al 50% anche nei casi nei quali risultava evidente che le prestazioni avessero natura sanitaria intensiva.
La vicenda veronese si è articolata su tre gradi di giudizio, con esiti favorevoli alla famiglia in tutte le fasi. La Cassazione, con le cinque pronunce depositate in quarantotto ore, avrebbe chiarito il principio in modo definito, consolidando un orientamento volto a garantire alle famiglie la tutela economica prevista dalla disciplina.
voci collegate alle posizioni espresse
Le dichiarazioni citate nel contesto riguardano l’associazione e i suoi rappresentanti:
Maria Luisa Tezza, avvocata dell’Ufficio Legale di Noctua APS
Letizia Lanzi, presidente di Noctua
