Reversibilità alle coppie gay: la consulta supera il limite del 2016

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Reversibilità alle coppie gay: la consulta supera il limite del 2016

Una sentenza della corte costituzionale ridefinisce i confini della tutela previdenziale e, soprattutto, il modo in cui l’ordinamento può incidere sui diritti delle coppie. Con la sentenza n. 91 del 2026, la consulta dichiara illegittima la norma che escludeva dalla pensione di reversibilità il partner superstite di una coppia dello stesso sesso sposata all’estero quando il decesso era avvenuto prima dell’entrata in vigore della legge cirinnà sulle unioni civili. La decisione non si limita a correggere un’esclusione economica, ma afferma un principio più ampio: il tempo non può diventare lo strumento per cancellare un diritto e per trasformare una lacuna normativa in una discriminazione permanente.

sentenza n. 91 del 2026 e pensione di reversibilità: cosa cambia

La pronuncia riguarda l’esclusione dalla reversibilità del partner superstite in una specifica situazione: matrimoni omosessuali celebrati all’estero e decesso avvenuto prima della disciplina introdotta dalla legge cirinnà. La corte costituzionale dichiara illegittima la norma nella parte in cui non consente di riconoscere la pensione di reversibilità al partner superstite, quando il matrimonio non poteva essere giuridicamente riconosciuto in Italia nel momento in cui si è formato il vincolo.

La motivazione mette al centro il rapporto tra stato, famiglia e uguaglianza, richiamando in modo espresso il principio di solidarietà familiare. La consulta afferma che un diritto non può dipendere da un semplice dato cronologico, ossia dal fatto che il decesso sia avvenuto prima o dopo il 2016.

presidente e redattore: la composizione della corte

La sentenza è firmata nella composizione indicata dalla decisione: presidente giovanni amoroso e redattore massimo luciani.

il caso: il percorso giudiziario e il rifiuto dell’inps

La vicenda nasce dal ricorso del partner superstite di una coppia omosessuale che aveva contratto matrimonio all’estero in anni in cui in Italia non esisteva un riconoscimento giuridico per le unioni tra persone dello stesso sesso. Al momento della morte del compagno, intervenuta prima della legge cirinnà, l’inps aveva negato la pensione di reversibilità, sostenendo che l’ordinamento italiano, in quel momento, non riconosceva il vincolo.

La questione arriva fino alle sezioni unite della cassazione, chiamate a decidere sul ricorso dell’inps, che inviano gli atti alla corte costituzionale. In parallelo, la corte d’appello di milano aveva riconosciuto il diritto alla pensione indiretta in favore di un adulto e di un minore, con condanna dell’istituto al pagamento dei ratei maturati e non riscossi dal 1° novembre 2015, maggiorati degli interessi legali.

giuridica impossibilità e discriminazione: il punto centrale della consulta

Il cuore della pronuncia sta nel riconoscere una condizione di giuridica impossibilità. La corte costituzionale chiarisce che non si trattava di una mera convivenza di fatto, bensì di un legame formalizzato all’estero, rispetto al quale l’ordinamento italiano non consentiva di trascrivere o comunque riconoscere il vincolo.

In questa cornice, la consulta considera irragionevole negare la reversibilità soltanto perché il decesso è avvenuto prima dell’intervento legislativo del 2016. Secondo la corte, il risultato crea una disparità di trattamento non giustificata rispetto alle coppie eterosessuali sposate.

articolo 13 del regio decreto legge n. 636 del 1939: la norma oggetto di illegittimità

La decisione incide sull’articolo 13 del regio decreto legge n. 636 del 1939, norma considerata cardine del sistema previdenziale italiano. La corte la dichiara illegittima nella parte in cui non consente di riconoscere la pensione di reversibilità al partner superstite di un matrimonio omosessuale celebrato all’estero prima del 2016.

La consulta afferma che la reversibilità non può essere letta come unicamente assistenziale: la prestazione previdenziale rappresenta la prosecuzione della solidarietà economica e familiare dopo la morte di uno dei partner. La pensione ai superstiti viene descritta come una forma di ultrattività della solidarietà familiare anche sul piano previdenziale.

dove nasce il diritto: solidarietà costruita nel tempo

La corte lega la tutela previdenziale al contributo reciproco maturato durante la vita comune, con riferimento alla costruzione del patrimonio materiale e relazionale della coppia. La funzione della tutela viene descritta come un meccanismo per porre al riparo il coniuge dall’eventualità stessa del bisogno.

In questa prospettiva, la pensione di reversibilità assume un significato che va oltre il solo sostegno successivo alla morte, diventando riconoscimento giuridico della comunione di vita e della responsabilità costruita nel tempo.

discriminazione temporale e legge cirinnà: il criterio definito anacronistico

La sentenza affronta anche il tema della discriminazione temporale. La legge cirinnà del 2016 introduce il riconoscimento delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e, con riferimento ai diritti, estende molte tutele già previste per il matrimonio, includendo la pensione di reversibilità.

Fino a quel momento, secondo quanto ricostruito, la tutela veniva riconosciuta prevalentemente quando il decesso avveniva dopo l’entrata in vigore della legge. La corte smonta tale impostazione definendola un criterio di anacronismo: ciò che appare coerente in un contesto storico perde ragionevolezza quando genera una disparità di trattamento non più giustificabile alla luce dell’evoluzione del sistema costituzionale e sociale.

La consulta sottolinea che non può essere il mero accadimento del decesso anteriormente al 2016 a cancellare un rapporto familiare già esistente e giuridicamente riconosciuto in un altro ordinamento.

Il fulcro decisorio viene ricondotto all’articolo 3 della costituzione, con applicazione di un rigoroso controllo di ragionevolezza. Ne consegue la qualificazione di un’ingiustificata disparità rispetto agli altri soggetti aventi diritto alla reversibilità.

posizioni in giudizio: inps e avvocatura dello stato

Nel giudizio si erano costituiti l’inps e l’avvocatura dello stato. Le difese avevano sostenuto la legittimità dell’impianto normativo e l’impossibilità di estendere la reversibilità retroattivamente a situazioni anteriori alla legge cirinnà.

effetti della sentenza: copertura dei casi esclusi

La corte costituzionale sceglie una strada che produce effetti concreti. La decisione apre ai partner superstiti di matrimoni omosessuali celebrati all’estero prima del 2016, consentendo l’accesso a prestazioni economiche fino ad allora negate per via del vuoto normativo che aveva caratterizzato il sistema.

La consulta richiama un orientamento consolidato secondo cui la ragionevolezza di un trattamento può essere contestata anche tramite il criterio dell’anacronismo, valutando l’obsolescenza di una scelta passata alla luce della novità e dell’attualità della scelta presente: tempi e costumi cambiano e con essi possono cambiare anche le leggi.

Arrivata a distanza di dieci anni dalla disciplina sulle unioni civili, la sentenza si inserisce nel percorso di progressiva estensione dei diritti delle coppie omosessuali attraverso la giurisprudenza costituzionale. Al centro resta un principio: lo stato non può trasformare l’impossibilità giuridica durata nel tempo in un ostacolo definitivo per l’esercizio di un diritto fondamentale. La morte, nella lettura della corte, non può diventare l’ultimo elemento burocratico a impedire la tutela.

nomi citati nella decisione

La sentenza riporta riferimenti a figure istituzionali e parti processuali rilevanti nel procedimento:

  • giovanni amoroso
  • massimo luciani
  • inps
  • avvocatura dello stato
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