Premi sportivi nuova soglia di esenzione 300 euro cosa cambia per gli atleti

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Premi sportivi nuova soglia di esenzione 300 euro cosa cambia per gli atleti

Una nuova cornice normativa sta ridisegnando la fiscalità dei premi sportivi nel panorama del dilettantismo. L’intervento dell’articolo 9 del Decreto Fiscale n. 38/2026 introduce un riequilibrio della disciplina legata alle somme corrisposte agli atleti per i risultati ottenuti in competizioni sportive, con l’obiettivo di alleggerire il carico sugli importi di fascia più contenuta. La misura, però, è costruita su finestre temporali e vincoli operativi molto precisi, che impattano direttamente sulle procedure di pagamento e sugli adempimenti amministrativi.

esenzione ritenuta premi atleti: cosa cambia con l’articolo 9 del decreto fiscale 38/2026

La novità centrale consiste nel ripristino dell’esenzione dalla ritenuta alla fonte per i premi di importo non superiore a 300 euro. L’intervento mira a ridurre adempimenti e oneri fiscali per piccole realtà associative e atleti di base, pur restando subordinato a regole rigorose sull’applicazione del regime agevolato.

Il perno della disciplina è rappresentato dal fatto che la misura opera soltanto entro un arco temporale determinato e secondo criteri di calcolo specifici, così da evitare incertezze nella gestione dei pagamenti e nelle trattenute.

periodo di applicazione 2026: spartiacque tra 1° gennaio e 27 marzo 2026

Il Decreto Fiscale n. 38/2026 non produce effetti retroattivi: si crea quindi uno spartiacque netto nel corso del 2026. Per i premi corrisposti tra il 1° gennaio e il 27 marzo 2026 si applica il regime di tassazione ordinaria.

In tale fascia, ogni premio anche se di importo ridotto (ad esempio 50 o 100 euro) deve essere stato assoggettato alla ritenuta a titolo d’imposta del 20%, secondo la disciplina richiamata dal D.P.R. n. 600/1973 e dai correttivi connessi alla Riforma dello Sport.

Dal 28 marzo 2026 al 31 dicembre 2026 entra invece in vigore l’esonero, sempre nel rispetto dei requisiti previsti.

principio di cassa: conta il giorno del pagamento, non quello della gara

Per stabilire se l’esenzione possa applicarsi, assume rilievo il principio di cassa: rileva il momento in cui l’atleta riceve effettivamente le somme, tramite bonifico, assegno o altri sistemi tracciabili. Non è determinante la data della competizione sportiva che ha generato il diritto al premio.

Di conseguenza, se un premio relativo a una gara vinta a febbraio viene pagato ad aprile, il premio ricade nel periodo in cui opera l’esenzione secondo la finestra temporale prevista.

soglia 300 euro: calcolo, cumulo e conseguenze del superamento

Il limite di 300 euro non funziona come franchigia applicata automaticamente a ogni singolo pagamento. La soglia è intesa come tetto massimo complessivo riferito al rapporto tra il singolo atleta e il singolo sostituto d’imposta (cioè ASD o SSD erogante).

Per verificare il superamento della soglia, la società sportiva deve sommarere tutti i premi erogati allo stesso atleta nel periodo 28 marzo - 31 dicembre 2026.

nessuna tassazione a scaglioni: esenzione integrale o decadenza totale

La disciplina stabilisce che non è prevista alcuna logica di tassazione progressiva “a scaglioni”. Se il totale dei premi erogati nel periodo agevolato eccede anche di un solo euro la soglia dei 300 euro, l’esonero decade integralmente.

In caso di decadenza, la ritenuta del 20% deve essere calcolata sull’intero ammontare corrisposto dall’inizio del periodo di validità dell’agevolazione.

esempio di superamento: ritenuta su tutto l’importo del periodo agevolato

Se un atleta riceve 200 euro a maggio in regime di esenzione e ulteriori 150 euro a settembre, il totale nel periodo diventa 350 euro. In tale scenario l’importo complessivo deve essere assoggettato alla ritenuta del 20%.

Operativamente, alla data di erogazione del secondo premio, la società deve trattenere la ritenuta calcolata sia sui 150 euro correnti sia sui 200 euro precedenti che risultavano già erogati come netti.

premi vs compensi e rimborsi: delimitazione della fattispecie agevolata

Per applicare correttamente l’agevolazione, le ASD e le SSD devono distinguere con precisione la natura delle somme erogate. L’esenzione dell’articolo 9 riguarda esclusivamente i premi legati al risultato sportivo, inquadrati fiscalmente dall’articolo 36, comma 6-quater del D.Lgs. 36/2021.

Rimangono fuori dal perimetro agevolato i compensi per lavoro sportivo, che seguono una franchigia di esenzione fiscale più elevata, pari a 15.000 euro annui. Anche in quel caso, però, sono previsti differenti obblighi in ambito previdenziale e comunicativo tramite il RASD.

Allo stesso modo, i rimborsi spese documentati per vitto, alloggio e viaggio relativi a trasferte fuori dal comune di residenza non concorrono al limite dei 300 euro. Tali somme non hanno natura di reddito, essendo configurate come ristoro di costi vivi sostenuti per la partecipazione alla gara.

delibera societaria e qualificazione del premio

Un elemento tecnico fondamentale riguarda la delibera del consiglio direttivo della società. La delibera deve specificare chiaramente la natura del “premio”, collegandola in modo oggettivo al piazzamento o alla partecipazione a una manifestazione ufficiale.

adempimenti per l’esenzione: autocertificazione, ritenuta e modello f24

L’onere di verifica non è esclusivo della società sportiva. Per ottenere l’esenzione, l’atleta deve sottoscrivere un’autocertificazione in cui attesta l’ammontare dei premi già percepiti dalla medesima società nel periodo di riferimento. Il documento funge da presidio in caso di controlli, poiché giustifica la mancata applicazione della ritenuta alla fonte.

Qualora i premi superino la soglia prevista o vengano corrisposti al di fuori della finestra temporale di esenzione, la società deve trattenere la ritenuta del 20% sull’importo lordo dovuto a titolo d’imposta.

La ritenuta va poi versata tramite modello F24 entro il giorno 16 del mese successivo a quello del pagamento, utilizzando il codice tributo previsto dalla normativa.

Resta infine l’obbligo di rilasciare all’atleta, nei termini ordinari fissati per l’anno successivo, la Certificazione Unica che riepiloga le somme corrisposte e le imposte effettivamente trattenute e versate.

scadenza 31 dicembre 2026 e gestione dei premi 2027

L’esenzione ha una scadenza prefissata al 31 dicembre 2026. A partire dal 1° gennaio 2027 si torna quindi all’obbligo di applicare la ritenuta del 20% su ogni premio corrisposto, a prescindere dall’importo.

Questo elemento impatta direttamente sui premi collegati ai campionati invernali 2026/2027. Se pagamenti relativi a risultati conseguiti a dicembre 2026 dovessero slittare a gennaio 2027 per motivi amministrativi, potrebbe venir meno il diritto all’esenzione. Ne deriverebbe l’applicazione della ritenuta, con effetti sia sulla contabilità della società sia sul netto percepito dagli atleti.

La gestione dei flussi di cassa entro la chiusura dell’anno solare diventa quindi un requisito operativo rilevante per il dilettantismo, in modo da allineare tempi di pagamento e regole fiscali previste.

Tassazione dei premi sportivi, cosa cambia per gli atleti: la soglia di 300 euro, la data di erogazione e gli adempimenti
Categorie: CronacaEconomia

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