Scadenza per il pagamento della rottamazione-quater
Il termine finale per il pagamento della sesta rata della rottamazione-quater delle cartelle è fissato per lunedì 9 dicembre 2024. Questo termine tiene conto di un periodo di tolleranza di cinque giorni concesso dalla legge, rispetto alla scadenza originariamente prevista del 30 novembre. Inoltre, il differimento è applicabile in caso di coincidenza con giorni festivi. L’Agenzia delle entrate-riscossione comunica che i contribuenti che hanno regolarmente saldato le rate precedenti devono utilizzare il modulo di pagamento allegato alla comunicazione delle somme dovute, disponibile anche sul sito ufficiale.
Conseguenze in caso di pagamento tardivo
Si evidenzia che, nel caso in cui il pagamento non venga effettuato entro il termine stabilito o risulti di importo inferiore a quello dovuto, la legge prevede la perdita dei benefici derivanti dalla definizione agevolata. Gli importi già versati saranno considerati a titolo di acconto sul debito residuo.
Modalità di pagamento
Il pagamento può essere eseguito attraverso diversi canali, tra cui:
- Banche e uffici postali
- Tabaccherie e ricevitorie
- Sportelli bancomat abilitati
- Canali telematici di banche e Poste Italiane
- App Equiclick
- Sito dell’Agenzia delle entrate e sportelli su prenotazione
I contribuenti che necessitano di recuperare la comunicazione delle somme dovute e i moduli di pagamento possono scaricarne una copia dall’area riservata o richiederli via email, allegando un documento d’identità, senza necessità di PIN e password. È disponibile anche Contitu, un servizio che consente di optare per il pagamento agevolato di alcune delle cartelle presenti nella comunicazione delle somme.
Condizioni per la definizione agevolata
La definizione agevolata è applicabile ai carichi affidati all’agente della riscossione dal primo gennaio 2000 fino al 30 giugno 2022. Essa consente di versare solo il capitale dovuto e i rimborsi spese relativi a procedure esecutive e diritti di notifica. Non rientrano fra gli importi da corrispondere le sanzioni, gli interessi e l’aggio. Per i debiti legati a multe stradali o sanzioni amministrative, non è dovuto alcun interesse, né maggiorazioni.
Domanda di adesione e tempestività
I contribuenti hanno potuto presentare la domanda di adesione fino al 30 giugno 2023, con la possibilità di rateizzare il pagamento fino a un massimo di 18 rate in un arco di cinque anni. Dopo questa data, l’Agenzia delle entrate ha inviato comunicazioni relative alle somme dovute, con dettagli sull’esito della richiesta, elenco dei debiti ‘rottamati’ e relativi moduli di pagamento.