Ardea ha recentemente assistito a una sentenza significativa in materia di gestione del servizio idrico, emessa dal Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio il 26 novembre. Questa decisione ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato dalla società Idrica S.p.A., ex concessionaria dei servizi di distribuzione idrica, confermando la transizione della gestione del Servizio Idrico Integrato (SII) a Acea ATO2 S.p.A., designata come gestore unico ai sensi delle normative vigenti.
genesi dellcontroversia
La controversia è iniziata alla fine del 2021, quando la convenzione stipulata tra il Comune di Ardea e la società Idrica, riguardante la distribuzione dell’acqua e dei servizi di depurazione, è giunta a scadenza. Con l’avvicinarsi di tale scadenza, Acea, la municipalizzata dell’acqua del comune di Roma, ha avviato le procedure necessarie per subentrare, richiedendo la collaborazione del Comune e del gestore uscente per garantire un passaggio ordinato del servizio, come previsto dalla Convenzione di Gestione dell’ATO2.
ricorso di idrica
Nel settembre 2022, Idrica ha presentato un ricorso, segnalando la violazione di principi amministrativi fondamentali, tra cui economicità e imparzialità. La società ha accusato la mancanza di liquidazione del Valore Residuo (VR), sostenendo che ciò ostacolasse un trasferimento legittimo del servizio. Nonostante le argomentazioni di Idrica, il TAR ha giudicato il ricorso privo di fondamento.
conclusione del tribunale
Il Tribunale ha stabilito che il diritto del gestore uscente a ricevere il VR è garantito della normativa, ma non può essere utilizzato come mezzo per ritardare il passaggio del servizio. Si è osservato che Idrica ha reiteratamente omesso di fornire informazioni necessarie per il calcolo del VR, ritardando la transizione.
sentenza di equilibrio
La decisione del Tribunale afferma la correttezza dell’operato del Comune di Ardea e di Acea ATO2, ritenendo necessario stabilire un limite temporale per completare il trasferimento, a garanzia della continuità del servizio. Idrica, non dimostrando adeguata collaborazione, ha quindi subito un netto rigetto delle proprie istanze.
impatto e implicazioni
Con il rigetto del ricorso, Acea ATO2 è legittimata a gestire il servizio idrico integrato di Ardea. Questa sentenza rappresenta un passo decisivo verso il consolidamento della gestione unitaria del servizio idrico nel territorio ATO2, in linea con gli obiettivi di razionalizzazione previsti dalla legge. Idrica è stata anche condannata al pagamento delle spese processuali, pari a 1.500 euro.
Il caso chiuso affronta questioni di rilevanza per possibili dispute future nel settore idrico. La sentenza apre a una nuova fase per la gestione idrica ad Ardea, promuovendo un servizio più efficiente e trasparente. La società ex concessionaria possiede l’opzione di rivolgersi al Consiglio di Stato contro la sentenza del TAR, come previsto dalle normative.