Chat control, come il Parlamento Ue ribalta le regole e consegna le conversazioni alle big tech
Il Parlamento europeo aveva già chiuso la questione, respingendo a gennaio e aprile 2026 la proposta della Commissione di prorogare un regolamento che autorizzava, su base volontaria, la scansione delle comunicazioni private da parte delle piattaforme digitali per individuare abuso sessuale sui minori. Nel testo approvato ad aprile 2026 era contenuta anche l’invito alla Commissione a ritirare la proposta. Un esito che aveva dato l’impressione di una parola finale.
La dinamica è però cambiata con una rimessa in discussione tramite una procedura eccezionale, sollecitata dalla presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola nel corso dell’intervento al Consiglio europeo del 18 giugno. Lo stesso fascicolo torna in Aula con un assetto procedurale differente e più favorevole all’approvazione, mantenendo sostanzialmente invariati i contenuti. Il nodo, secondo la narrazione proposta, non riguarda la lotta alla pedopornografia, considerata un dovere morale e giuridico, bensì la scelta del meccanismo con cui affrontare il tema.
chat control e scansione delle comunicazioni: il punto di rottura
Il cuore del dibattito ruota attorno alla disponibilità ad affidare alle grandi piattaforme private il potere di analizzare comunicazioni personali. L’argomento viene illustrato tramite un esempio concreto: un nonno, durante una giornata al mare con un nipotino di quattro anni, scatta una fotografia e la invia tramite un’app di messaggistica, indicata come Whatsapp, al genero. Si tratta di un gesto familiare e lecito, ma perché il sistema possa stabilire che l’immagine non contiene materiale illecito deve comunque esaminarla, confrontarla con banche dati, applicare algoritmi di riconoscimento ed elaborare immagini e metadati. Solo al termine di questo processo può concludere che la fotografia rappresenta un ricordo innocuo.
Da qui nasce il paradosso evidenziato nel testo: per individuare un numero ridotto di contenuti criminali, un sistema deve necessariamente analizzare milioni di comunicazioni perfettamente legittime. Il regolamento, inoltre, riconosce espressamente che simili attività comportano una interferenza con il diritto alla riservatezza delle comunicazioni e con la protezione dei dati personali, diritti tutelati dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.
dalla logica del sospetto alla logica dell’analisi: come cambia il modello
Nel testo, la differenza tra approccio tradizionale e approccio con Chat Control viene resa tramite un confronto con il processo penale italiano. Nel modello descritto, un pubblico ministero non può procedere automaticamente a intercettare un telefono: deve dimostrare l’esistenza di gravi indizi di reato, convincere un giudice circa l’indispensabilità dell’intercettazione, ottenere un decreto motivato e rispettare limiti temporali rigorosi, sotto controllo della giurisdizione. In questo schema, lo Stato non ascolta una conversazione privata senza un’autorizzazione preventiva del giudice.
Con Chat Control, invece, il paradigma viene presentato come rovesciato: non si parte dal sospetto riferito a una persona determinata, ma dall’analisi automatizzata delle comunicazioni, finalizzata a far emergere eventuali sospetti. Il testo sottolinea quindi l’effetto trasformativo del sistema: lo sguardo non nasce da un procedimento autorizzato caso per caso, bensì da un monitoraggio tecnico sulle comunicazioni.
gdpR, obblighi alle big tech e nuovo trasferimento di potere
La ricostruzione inserisce poi un elemento di contraddizione politica: il testo richiama l’idea del GDPR come simbolo della tutela dei dati personali, l’imposizione di obblighi sempre più stringenti alle Big Tech e la denuncia dei rischi connessi alla sorveglianza. All’interno di questa cornice, la decisione di affidare alle piattaforme private un primo esame delle conversazioni private viene indicata come un cambiamento rilevante.
Un ulteriore passaggio riguarda l’indicazione degli operatori che, secondo la relazione della Commissione, oggi effettuerebbero il maggior numero di segnalazioni nel quadro del sistema volontario: Google, Meta e Microsoft. Il testo interpreta ciò come un trasferimento silenzioso di potere: non dallo Stato ai cittadini, bensì dallo Stato alle grandi imprese tecnologiche.
procedura parlamentare e responsabilità politica dell’approvazione
La rimessa in discussione viene descritta come possibile grazie a un cambiamento procedurale. Dopo il respingimento iniziale e l’invito formale al ritiro rivolto alla Commissione, la stessa proposta torna attraverso una procedura che renderebbe più difficile l’eventuale bocciatura o modifica. Il testo specifica che per modificare o bocciare l’atto occorrerebbe la maggioranza assoluta dei componenti dell’Assemblea, mentre per approvarlo sarebbe sufficiente la maggioranza dei presenti. Si evidenzia che tale scelta sarebbe consentita dai Trattati, ma risulterebbe anche politicamente dirompente, perché trasmetterebbe il messaggio che un “no” parlamentare può essere superato cambiando la procedura e riproponendo il dossier.
libertà delle comunicazioni e stato di diritto: la cornice finale
Il testo colloca la discussione oltre la sola tutela dei minori, collegandola al futuro della libertà delle comunicazioni e all’idea stessa di stato di diritto. Le democrazie, secondo la chiusura proposta, si misurano anche dalla capacità di proteggere gli innocenti, oltre all’esigenza di punire i colpevoli.
Personaggi citati:
- Roberta Metsola
