Sentenze scritte con l’ia: cassazione e csm pronti a sanzionare

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Sentenze scritte con l’ia: cassazione e csm pronti a sanzionare

Intelligenza artificiale e professioni legali si incontrano sempre più spesso, ma con un rischio centrale: l’errore di verifica. Il ruolo dell’AI nella gestione di grandi quantità di dati, precedenti e procedure può risultare decisivo per velocizzare, semplificare e ordinare. Allo stesso tempo, l’AI resta uno strumento che non può sostituire un obbligo ineludibile: la controllabilità delle fonti. Quando il sistema “genera” riferimenti inesistenti o interpretazioni artefatte, le conseguenze arrivano fino alle decisioni giudiziarie, come mostrano i casi emersi in Italia e all’estero.

allucinazioni dell’ia e obbligo di verifica nelle decisioni

Il fenomeno delle cosiddette allucinazioni riguarda l’inserimento in atti e decisioni di elementi che non corrispondono al reale contenuto di giurisprudenza e riferimenti. L’attenzione cresce perché quei contenuti possono essere riportati, anche inconsapevolmente, dentro gli snodi argomentativi di avvocati e magistrati. In più occasioni, l’esito non si limita a criticare il merito delle ragioni sostenute, ma mette in discussione la correttezza formale del richiamo e, di conseguenza, la tenuta del contraddittorio.

casi in italia: da firenze a siracusa fino a messina

Nel contesto italiano, l’uso di citazioni non corrette è diventato oggetto di valutazioni precise. Nel 2025, il Tribunale di Firenze ha censurato l’impiego di citazioni false da parte di un avvocato, qualificandolo come condotta discutibile. In quella specifica vicenda, le sanzioni sono state comunque negate per l’assenza di danno provato.

Successivamente, a Siracusa, un giudice ha affrontato un caso in cui l’AI avrebbe portato all’invenzione di quattro sentenze della Cassazione totalmente inesistenti. La decisione ha sancito un punto fermo: l’uso di strumenti automatizzati impone una diligenza umana concreta, chiamata a verificare ciò che viene richiamato.

corte di appello di messina: copiatura e riferimenti giurisprudenziali non coerenti

Il caso più rilevante che ha acceso i riflettori sul meccanismo delle allucinazioni riguarda un’ordinanza della Corte di Appello di Messina dell’11 gennaio. La questione processuale verteva sull’istanza di sospensione dell’efficacia esecutiva di una sentenza civile del Tribunale di Patti, impugnata per un vizio di motivazione.

Secondo l’appellante, il giudice di primo grado avrebbe redatto la decisione riproducendo in modo pedissequo un articolo tecnico trovato in rete e inserendo giurisprudenza inesistente o non pertinente. La sentenza di Patti avrebbe riprodotto letteralmente più passaggi tratti da un articolo datato 16 dicembre 2024, con titolo “Il contratto parla chiaro: sei un coobbligato”.

messina: inesattezze su date e contenuti dei precedenti

Il nodo decisivo, secondo le verifiche effettuate in appello, è emerso dai riferimenti giurisprudenziali. Nella motivazione del Tribunale di Patti, la sentenza citata come “recente pronuncia conforme” risultava indicata come la n. 2065/2023 della Corte d’Appello di Venezia, attribuita al 19 ottobre 2023. Le verifiche hanno invece mostrato che la pronuncia, pur esistente, era datata 5 giugno 2025 ed era quindi successiva al riferimento indicato. Inoltre, trattava di cessazione della materia del contendere, tema distinto dalla questione di coobbligazione trattata nel giudizio.

Stesso disallineamento è stato individuato anche per un altro richiamo: la sentenza della Cassazione Civile n. 1548/2023 citata nella decisione di primo grado non risulterebbe pertinente rispetto al dolo contrattuale discusso nel merito dal giudice di Patti.

Nonostante la gravità dei rilievi, la Corte di Appello di Messina ha rigettato l’istanza di sospensione richiesta dalla parte soccombente in primo grado. La valutazione ha indicato che le critiche incidono su parti delle questioni affrontate, ma richiedono un approfondimento di merito e non integrano, secondo la decisione, i presupposti per fermare la sentenza.

cassazione penale: uso di giurisprudenza inventata e conseguenze severe

Se a Messina la fase cautelare si è chiusa con un rigetto, la linea assunta dalla Corte di Cassazione sul versante penale risulta molto più netta. La Suprema Corte ha affrontato il problema dei rinvii giurisprudenziali rivelatisi frutto di allucinazione informatica.

ordinanza n. 11431 e inammissibilità per richiami non corrispondenti

Con l’ordinanza n. 11431 della VII Sezione penale, la Cassazione ha dichiarato inammissibile un ricorso per traffico di stupefacenti fondato su richiami giurisprudenziali considerati “allucinazione informatica”. Le pronunce citate esistevano, ma non affermavano i principi attribuiti nel ricorso.

sentenza n. 23006: “colpa qualificata” e patologia dell’atto

Ancora più incisiva è la sentenza n. 23006 della Terza sezione penale, che ha qualificato l’uso di giurisprudenza inventata come “colpa qualificata”. Secondo la pronuncia, l’impiego di strumenti di intelligenza artificiale non elimina il dovere professionale di verifica delle fonti. L’inserimento di precedenti inesistenti inciderebbe sul contraddittorio e ostacolerebbe il vaglio di legittimità.

La condotta viene collegata anche a un aumento della sanzione pecuniaria in favore della cassa delle ammende, richiamando l’articolo 616 del Codice di procedura penale. Il passaggio centrale riguarda la natura della violazione: non semplice fragilità argomentativa, ma “patologia dell’atto” che svela la negligenza del professionista.

riserva di umanità e ruolo dell’ia: formazione e valutazione critica

Nel dibattito interno al sistema giudiziario, viene indicato come obiettivo la preservazione di una distanza critica tra decisione e strumenti automatizzati. In un recente incontro, Fabio Pinelli, vicepresidente del Consiglio superiore della magistratura, ha espresso preoccupazione per il rischio che il giudice si adatti passivamente all’algoritmo. È stata ribadita la necessità di una “riserva di umanità” nella decisione giudiziaria.

Il principio è richiamato anche da una pronuncia del Tar Lazio, sentenza n. 01895 del 2026 (Sezione Terza Bis), relativa a un candidato escluso da un concorso per la docenza: l’esclusione sarebbe stata determinata da una valutazione realizzata dall’AI per il mancato completamento di un passaggio procedurale, in particolare il fatto di dimenticare di barrare una casella.

Il Csm risulta orientato a valutare modalità per introdurre il tema dell’intelligenza artificiale nella formazione dei magistrati, così da mantenere una distanza critica dagli strumenti. Le indicazioni provenienti dal mondo giudiziario riportano una distinzione netta: la macchina dovrebbe restare confinata a compiti di strumento amministrativo, per organizzazione e sintesi, senza sconfinare nella decisione su valutazione delle prove e applicazione della legge.

disciplina per avvocati e magistrati: diligenza, segnali e azioni in corso

Sul piano disciplinare, l’impostazione descritta è chiara: l’uso improprio dell’AI e la violazione del principio di diligenza possono condurre a sanzioni sia per gli avvocati sia per i magistrati.

avvocati: negligenza e invio all’ordine per valutazioni deontologiche

Per gli avvocati, in alcuni casi connessi a negligenze nell’uso dell’AI e alla presenza di allucinazioni, è stata prevista anche la segnalazione all’Ordine per la verifica del profilo deontologico. La ricostruzione sottolinea l’attenzione non solo sull’argomentazione, ma sulla corretta gestione dei riferimenti richiamati.

magistrati: possibile intervento della sezione disciplinare Csm

Quanto ai magistrati, la sezione disciplinare del Csm dovrebbe occuparsi a breve degli “errori da Ai” attribuiti a un magistrato di una corte di appello penale. La contestazione riguarda riferimenti giurisprudenziali considerati inesistenti. Per lo stesso magistrato, la Procura generale della Cassazione avrebbe deciso di esercitare l’azione disciplinare, restando in attesa degli accertamenti del ministero.

rischio sistemico: allucinazioni non scoperte in grado di inquinare la giurisprudenza

Il rischio indicato riguarda la propagazione degli errori: un’allucinazione non rilevata dall’operatore e non intercettata potrebbe entrare nel circuito della giurisprudenza. In tal modo, decisioni successive potrebbero basarsi su presupposti inventati o su interpretazioni false, compromettendo la tenuta del sistema.

La conclusione del quadro evidenzia un’esigenza di controllo rigoroso: se un giudice è chiamato a decidere, l’attenzione deve restare sui contenuti verificati, non su elementi derivanti da errori di un server.

Personaggi menzionati:

  • Fabio Pinelli
Sentenze scritte con l’aiuto dell’intelligenza artificiale, il pugno duro di Cassazione e Csm per chi copia senza verificare

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