Visite fiscali in smart working: regole e procedure
Questo testo espone in modo sintetico le norme che regolano i controlli durante la malattia per chi opera in smart working o in presenza, evidenziando le fasce di reperibilità, la non correlazione tra malattia e prestazione lavorativa, e le modalità con cui possono essere verificati lo stato di salute e la conformità alle prescrizioni mediche.
visite fiscali e smart working: regole e controlli
Durante il periodo di malattia, la persona deve essere reperibile all’indirizzo indicato nel certificato medico e rispettare le fasce orarie previste. Le fasce di reperibilità sono 10:00-12:00 e 17:00-19:00, tutti i giorni, inclusi sabato, domenica e festivi, anche quando si lavora da casa o in azienda.
fasce di reperibilità durante la malattia
La reperibilità è un requisito operativo durante l’indisponibilità lavorativa: il rispetto di tali intervalli è obbligatorio sia per chi svolge attività in presenza sia per chi adotta lo smart working. In caso di assenze non giustificate durante questi intervalli, possono verificarsi conseguenze disciplinari.
divieto di svolgere attività lavorativa in malattia
Dal punto di vista normativo, lo smart working rappresenta una modalità di esecuzione del lavoro, mentre la malattia costituisce una luogo giuridico di assenza temporanea. Pertanto, durante il periodo coperto da certificato medico non è consentito svolgere alcuna attività lavorativa, neppure dall’esterno della sede o da casa.
Non è possibile lavorare parzialmente o “un po’” durante la malattia: se viene rilevato un'attività lavorativa durante una visita fiscale, l’INPS può contestare lo stato di inabilità temporanea e annullare l’indennità.
Se si desidera riprendere lo smart working prima della scadenza del certificato, non è sufficiente accedere al computer: è necessario consultare il medico a cui è affidato il certificato e richiedere l’invio telematico di un certificato di rettifica all’INPS per ridurre la prognosi. Il datore di lavoro non può pretendere l’attività lavorativa fino all’emissione della rettifica, poiché agire in tal modo comporterebbe responsabilità in caso di infortunio durante la fase di malattia.
controlli del datore di lavoro
Il potere di controllo durante la malattia si articola su tre pilastri principali, che guidano le verifiche senza violare la sospensione della prestazione lavorativa:
visita fiscale
La verifica ufficiale avviene tramite INPS: il datore di lavoro non può inviare medici privati presso il domicilio, ma deve utilizzare il portale INPS per inviare una richiesta mirata fin dal primo giorno. Se si sospetta che il dipendente svolga attività incompatibili con la guarigione, è possibile segnalare la situazione all’INPS per attivare controlli mirati.
controlli investigativi
È possibile ricorrere ad agenzie private per accertare eventuali comportamenti contrari alla patologia dichiarata. Tali accertamenti possono avvenire all’esterno dell’abitazione, per verificare la presenza di attività non compatibili con la malattia, ma non prevedono l’ingresso in casa o l’osservazione del contenuto dei dispositivi informatici privati.
monitoraggio degli accessi informatici
Durante la malattia l’azienda può verificare gli accessi ai sistemi aziendali: se il dipendente si collega ai software dell’azienda durante la malattia, l’azienda può aprire una contestazione disciplinare per “simulazione di malattia”. La normativa attribuisce al lavoratore il diritto alla disconnessione totale: non è tenuto a rispondere a chiamate o email, e eventuali contatti durante la malattia potrebbero essere usati come prova contraria.
la comunicazione del domicilio
Durante lo smart working il luogo in cui si lavora è negoziato con il datore; per la malattia vale l’indirizzo indicato dal medico nel certificato telematico. Se si dovesse ammalarsi in una località diversa dalla residenza, è necessario che l’indirizzo comunicato sia corretto per evitare sanzioni e perdita dell’indennità durante la visita fiscale.
La mancanza di rintracciabilità al domicilio dichiarato senza giustificazione adeguata (ad es. una visita medica urgente documentata) comporta il rischio di perdita dell’indennità di malattia e di azioni disciplinari, che possono includere misure fino al licenziamento per giusta causa.

