Obbligo vaccinale e Green pass confermati legittimi Consulta

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Obbligo vaccinale e Green pass confermati legittimi  Consulta

Una pronuncia recente chiarisce i margini di legittimità delle misure adottate per gestire l’emergenza sanitaria, focalizzandosi sull’uso della certificazione verde e sull’obbligo vaccinale nei contesti lavorativi. Il tema centrale riguarda la bilancia tra tutela della salute pubblica e diritti fondamentali, esaminando norme emanate tra il 2021 e il 2022 per regolare l’accesso ai luoghi di lavoro e le condizioni di impiego durante la pandemia.

green pass e obbligo vaccinale: sentenza della corte costituzionale

La Corte costituzionale ha valutato le questioni di costituzionalità sollevate dal tribunale ordinario di Catania riguardo a due decreti- legge: il primo del 21 settembre 2021 e il secondo del 7 gennaio 2022. Entrambi hanno disciplinato l’uso della certificazione verde in funzione di tutela della salute e dell’operatività di pubblico e privato, includendo prevedibilmente strumenti di screening e di accesso al lavoro. Le disposizioni coinvolte hanno introdotto differenti livelli di obbligo, variando nel tempo in base alle esigenze sanitarie e alle fasce di popolazione interessate.

elementi chiave della decisione

La Corte ha rilevato che, nel periodo compreso tra il 15 ottobre e il 31 dicembre 2021, per l’accesso ai luoghi di lavoro il personale pubblico doveva esibire una certificazione di vaccinazione, guarigione o test (green pass base). La mancata acquisizione della certificazione comportava l’assenza ingiustificata senza diritto alla retribuzione o ad altri compensi. Dal 15 febbraio 2022 e fino al 15 giugno 2022, è entrato in vigore l’obbligo vaccinale per gli ultracinquentenni, con l’esigenza che, per accedere al luogo di lavoro, fosse esibita una certificazione di vaccinazione o guarigione (green pass rafforzato). L’inosservanza degli obblighi ha portato, pertanto, all’assenza ingiustificata senza retribuzione.

considerazioni sulla proporzionalità e sull’efficacia sanitaria

Secondo la Corte, l’obbligo vaccinale per gli ultracinquantenni risponde a una valutazione scientifica attendibile, mirata a proteggere soggetti più esposti e a contenere l’impatto della malattia sul sistema ospedaliero. La misura è ritenuta non sproporzionata, poiché orientata a contenere la circolazione del virus e a salvaguardare la salute collettiva. Le evidenze disponibili al tempo dell’efficacia dell’obbligo hanno indicato che la vaccinazione riduce la diffusione e che le reazioni avverse segnalate sono in gran parte non gravi e reversibili; le reazioni gravi restano rare e non alterano il bilanciamento positivo tra benefici e rischi.

impatti sui diritti fondamentali e sulle conseguenze disciplinari

La Corte ha escluso che l’obbligo vaccinale o la necessità di sottoporsi a controlli periodici per ottenere il green pass violino il diritto al lavoro o la dignità personale. Le misure non implicano una valutazione negativa della persona, ma costituiscono una scelta normativa per garantire condizioni sicure di lavoro. Le conseguenze dell’inosservanza degli obblighi sono considerate come una modificazione della prestazione lavorativa conforme alle regole contrattuali, giustificando la sospensione o la mancata retribuzione quando richiesto dall’accesso al posto di lavoro.

In tema di sostegni economici, la Corte ha precisato che la mancata erogazione dell’assegno alimentare al dipendente inadempiente non crea disparità di trattamento rispetto a chi è sospeso per altre ragioni; l’assegno può essere riconosciuto in situazioni di rinuncia unilaterale del datore di lavoro, ma non è equiparato al caso in cui l’inadempienza sia imputabile alla scelta del lavoratore di sottrarsi alle condizioni di sicurezza necessarie per rendere la prestazione lavorativa legittimamente esercitabile.

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