Legge sul fine vita in Toscana: la Consulta boccia solo alcune norme

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Legge sul fine vita in Toscana: la Consulta boccia solo alcune norme

In questa analisi viene esaminata una decisione della Corte Costituzionale riguardante una legge regionale toscana sul suicidio assistito, mettendo in luce quali elementi possano essere regolati a livello regionale e quali rientrino nelle competenze statali. La pronuncia enfatizza l’esistenza di un equilibrio tra l’organizzazione dei servizi sanitari regionali e l’esigenza di uniformità normativa su scala nazionale, senza entrare nel merito di principi consacrati dalla giurisprudenza costituzionale.

suicidio assistito toscana: sentenza n. 204/2025 della corte costituzionale

quadro generale sulle competenze e sull’equilibrio normativo

La corte ha valutato la legge regionale come espressione di potestà legislativa concorrente in materia di tutela della salute, finalizzata a discipline organizzative e procedurali volte a uniformare l’accesso all’assistenza sanitaria nelle condizioni previste dalle sentenze precedenti della stessa corte. Nonostante ciò, sono state riscontrate intrusioni in ambiti riservati allo Stato, soprattutto in ambito civile e penale, dove si richiede standard normativi dall’orizzonte nazionale.

articoli dichiarati incostituzionali

La sentenza ha dichiarato illegittime diverse disposizioni in quanto invadenti funzioni statali. In particolare, l’articolo 2, che indica direttamente i requisiti di accesso al suicidio assistito tramite rinvii a precedenti pronunce, è risultato in contrasto con la competenza esclusiva statale sull’ordinamento civile e penale. La Corte ha osservato che le Regioni non possono cristallizzare principi ordinamentali rinvenuti in un dato momento storico e non possono proiettare tali principi oltre l’intervento legislativo nazionale.

articolo 2

La disposizione è stata ritenuta violare la prerogativa statale in materia di ordinamento civile e penale, perché una funzione regionale non può sostituirsi al quadro normativo nazionale o anticiparne l’evoluzione.

articolo 4, comma 1

È stato dichiarato illegittimo limitatamente alle parole che consentono la presentazione dell’istanza anche a un delegato, poiché tale corso modifica il quadro normativo interno alla procedura, in contrapposizione con la legge statale vigente del 2017 sull’organizzazione della procedura.

articoli 5 e 6

Le disposizioni che imporrebbero termini stringenti per la verifica dei requisiti di accesso e le relative modalità di attuazione sono state ritenute incostituzionali in quanto incidono sull’ordinamento civile, richiedendo uniformità di trattamento su tutto il territorio nazionale e interferendo con i principi fondamentali della legge 219/2017, che valorizza l’alleanza terapeutica e prevede approfondimenti clinici e diagnostici adeguati, includendo cure palliative efficaci per prevenire la domanda di suicidio.

articolo 7, comma 1 e commi successivi

La formulazione che impone alle aziende sanitarie locali di assicurare supporto tecnico, farmacologico e assistenza sanitaria per la preparazione all’autosomministrazione è stata dichiarata incostituzionale. La corte ha altresì censurato i commi 2 (primo periodo) e 3 per riferimenti espliciti a livelli essenziali di assistenza e per la possibilità di sospendere o annullare l’erogazione del trattamento in qualsiasi momento, poiché tali disposizioni compromettano il quadro definito dalla normativa statale e non si limitano a una semplice attuazione dei principi esistenti.

posizione sui principi fondamentali e sull’allineamento con la normativa statale

La decisione sottolinea che la costituzionalità di norme di carattere organizzativo non è preclusa dall’assenza di una legge organica nazionale specifica, purché i principi essenziali della materia possano essere desunti dalla legislazione vigente, letta alla luce delle pronunce della corte. L’intervento regionale resta ammesso nella cornice di una gestione uniforme dell’assistenza, senza alterare i principi fondamentali che governano l’ambito.

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