Corte Costituzionale boccia parzialmente la legge toscana sul fine vita

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Corte Costituzionale boccia parzialmente la legge toscana sul fine vita

La Corte Costituzionale ha esaminato la legge regionale toscana sul fine vita, approvata nel 2025, e ne ha chiarito la cornice costituzionale. Nel complesso, la norma è stata ritenuta riconducibile all’esercizio della potestà legislativa concorrente in materia di tutela della salute, perseguendo l’obiettivo di dettare norme organizative e procedurali per disciplinare l’assistenza sanitaria regionale a chi chiede aiuto per morire, come indicato nella giurisprudenza di riferimento. Allo stesso tempo, alcune disposizioni sono state dichiarate incostituzionali perché superano i limiti di competenza o configurano deleghe e poteri regolatori eccessivi. La decisione arriva in un contesto giuridico che richiama le sentenze Dj Fabo/Cappato e delineata dall’attenzione alle ripercussioni sul servizio sanitario pubblico.

valutazione costituzionale della legge toscana sul fine vita

La decisione della Corte ha confermato che la legge regionale possa essere interpretata come intervento regionale organico, finalizzato a uniformare l’assistenza nel sistema sanitario regionale per le situazioni previste dalla giurisprudenza statale. Tuttavia, la Consulta ha specificato che non tutte le norme introdotte dalla legge rientrano nelle competenze regionali, individuando limiti precisi.

portata generale e finalità della decisione

La Corte ha ribadito che la normativa intende colmare vuoti normativi attraverso l’istituzione di commissioni multidisciplinari nelle aziende sanitarie e una procedura per la presentazione e la valutazione delle richieste di accesso al suicidio assistito. È stata prevista anche la definizione di termini per le verifiche e la possibilità di assicurare l’assistenza sanitaria necessaria, anche ricorrendo a risorse regionali aggiuntive rispetto ai livelli essenziali di assistenza.

articolo 2 e la definizione dei requisiti

È stato dichiarato incostituzionale l’articolo 2, nella parte che individua direttamente i requisiti di accesso al suicidio assistito e richiama esplicitamente le sentenze 242 del 2019 e 135 del 2024. Secondo la Corte, tale disposizione trasferisce alla Regione competenze riservate allo Stato in ambiti ordinamentali, assicurando una modifica astratta dei principi fondamentali in attesa di un intervento statale.

articolo 4, comma 1

Si è ritenuto incostituzionale il riferimento a un suo delegato come soggetto autorizzato a presentare l’istanza. La norma, infatti, deroga al quadro normativo vigente stabilito dalla legge 219 del 2017, incidendo sull’assetto delle competenze precedentemente riconosciute dalla giurisprudenza comunitaria.

articoli 5 e 6

Gli articoli 5 e 6, in tutte le parti che fissano termini stringenti per la verifica dei requisiti di accesso e definiscono le modalità di attuazione, sono stati giudicati incostituzionali per eccesso di rigore procedurale che esula dalle competenze regionali e interferisce con il disegno normativo statale.

articolo 7, comma 1

Intensione con i principi di tutela della salute, è stata dichiarata incostituzionale anche la disposizione che regola il supporto al suicidio assistito prevedendo che le aziende sanitarie locali forniscano supporto tecnico, farmacologico e assistenza per l’autosomministrazione. La Corte ha evidenziato che tale previsione non corrisponde a una semplice attuazione di principi nazionali, ma rappresenta una determinazione normativa regionale sull’intero processo, oltre i limiti della potestà regionale concorrente.

commi 2 e 3 dell’articolo 7

È stata dichiarata incostituzionale anche la parte che riferisce all’erogazione di un livello di assistenza sanitaria ulteriore e la previsione che consente alla persona autorizzata di sospendere o annullare l’erogazione del trattamento in qualsiasi momento. L’interpretazione della Corte indica che, nel contesto del suicidio assistito, non si configura una vera erogazione di trattamento suscettibile di sospensione, ma un’assistenza che precede l’azione finale attribuita all’interessato.

In conclusione, la Corte ha ritenuto che la legge possa continuare a operare nel quadro della tutela della salute, purché si_evt in costante allineamento con i limiti di competenza statale su principi fondamentali e normativa ordinamentale. Il bilanciamento tra autonomia regionale e vincoli costituzionali resta il fulcro della valutazione.

Nominali presenti nella fonte e riconducibili al contesto della sentenza:

  • Dj Fabo
  • Cappato
“La legge della Toscana non è illegittima interamente, ma varie parti violano le competenze statali”, la Consulta accoglie parzialmente il ricorso sul fine vita
Categorie: NewsPoliticaSalute

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