Assegni familiari 2025 con nuove maggiorazioni da non perdere

Il rivalutazione degli assegni familiari, gestita periodicamente dall’ISTAT, rappresenta un aspetto fondamentale per il sostegno economico di famiglie e lavoratori. Per il periodo attuale, è stato stabilito un aumento dello 0,8%, che entrerà in vigore dal 1° luglio di quest’anno e sarà valido fino al 30 giugno dell’anno successivo.
Nella definizione dei nuovi importi, vengono presi in considerazione i limiti di reddito minimi, necessari per accedere agli assegni. Con l’introduzione dell’Assegno unico e universale, gli ANF rimangono disponibili esclusivamente per determinate categorie di familiari, tra cui sorelle, fratelli, coniugi e nipoti. Sono esclusi orfani e figli.
dettagli sugli assegni familiari 2025-2026
A partire da luglio 2025 fino al 30 giugno 2026, gli assegni familiari beneficeranno nuovamente di un incremento dello0,8%. Tale adeguamento è frutto del calcolo del FOI, come indicato nella circolare numero 92 dell’anno corrente.
L’assegno sarà destinato a diverse categorie di lavoratori, tra cui:
- Dipendenti agricoli;
- Lavoratori del settore privato;
- Dipendenti di aziende fallite o cessate;
- Titolari di assegni previdenziali.
diritto all’assegno per extracomunitari
Anche i cittadini extracomunitari possono presentare domanda per l’ANF, a condizione che i loro familiari risiedano in Italia . In alternativa, è necessario che il Paese di residenza abbia una convenzione bilaterale con l’Italia.
aumenti specifici degli importi degli assegni familiari
I nuovi importi degli assegni spettanti a ciascun nucleo familiare sono influenzati dal reddito complessivo , dal numero dei componenti e dalla tipologia del nucleo stesso. L’aumento dello0,8% strong >è garantito a particolari categorie:
- Famiglie senza figli;
- Soggetti non figli inabili al raggiungimento della maggiore età;
- Famiglie monoparentali senza figli con almeno un nipote, fratello o sorella;
- Nuclei senza figli dove almeno uno dei coniugi è inabile (senza altri inabili);
- Famiglie monoparentali senza figli con la presenza di un fratello o nipote e richiedente inabile;
- Nuclei composti da un solo membro con richiedente separato/a o nubile/celibe sposato/a con persona residente all’estero senza convenzione bilaterale (senza figli).
Pertanto, è essenziale considerare i documenti fiscali pertinenti e le eventuali detrazioni fiscali per determinare l’importo spettante.