Pensioni: cancellata norma su anni università e servizio militare. Ecco i punti fermi

Pochi giorni fa, ad Arcore, si è tenuto un vertice riguardante le pensioni di anzianità e la relativa riforma che ha, almeno inizialmente, modificato in gran parte il sistema. Le pensioni di anzianità sono quelle cui si ha diritto indipendentemente dalla propria età e che si ottengono dopo aver fatto un determinato numero di anni di lavoro. E che permettono a chi ha iniziato a lavorare in giovane età di poter andare in pensione abbastanza presto.

Dal comunicato che è stato diffuso successivamente al vertice di Arcore era emersa una nuova norma. Suggerita dal Ministro del Lavoro, Sacconi, prevedeva la cancellazione degli anni di università e di militare dal computo dei contributi da calcolare ai fini dell’ottenimento della pensione. Con tale sistema, in pratica, se nella propria carriera erano compresi 2 o 3 anni di università, ad esempio, e si aveva lavorato per 37 anni, aggiungendo gli anni universitari si poteva raggiungere la soglia dei 40 anni utili per poter andare in pensione. Con la nuova norma questo non sarebbe stato più possibile.

È notizia di oggi, però, che la maggioranza sembra aver fatto dietro front per quanto riguarda la questione anni universitari e servizio militare. Per cui essi sono stati cancellati dalla manovra, ma rimangono ancora alcuni punti fermi delle due manovre, quella di luglio (decreto legge 98 convertito dalla legge 111) e quella di Ferragosto (decreto legge 138). Essi riguardano la perequazione automatica, la speranza di vita, il contributo di solidarietà, gli anni di contributi, l’età pensionabile per le donne.

Per quanto riguarda la prima questione, viene introdotto un meccanismo di limitazione crescente della perequazione, cioè dell’adeguamento delle pensioni al costo della vita. La limitazione non tocca le pensioni che arrivano fino a 1.428 euro, mentre viene riconosciuto solo il 70% della rivalutazione alle pensioni della fascia intermedia. Oltre i 2.300 euro viene confermato il blocco totale della perequazione. Dal 1° gennaio 2014, salvo ulteriori interventi futuri, riprenderà la disciplina ordinaria, senza alcun diritto di recuperare gli importi bloccati nel biennio 2012-2013.  

Per ciò che concerne la speranza di vita, la legge 122/2010 prevede che l’Istat certifichi le speranze di vita ogni tre anni  e, se queste aumentano, aumenteranno anche i requisiti anagrafici per pensioni di vecchiaia e anzianità. Questo sistema sarebbe dovuto entrare in vigore nel 2015, ma questa manovra ne ha anticipato l’inizio al 1 gennaio 2013.

Il contributo di solidarietà è una trattenuta secca che si applica alle pensioni più alte. Prevede tre scaglioni: fino a 90 mila euro lordi di pensione, non si applica nessuna trattenuta, per le pensioni che vanno dai 90 mila ai 150 mila euro lordi, si applica una trattenuta del 5%; per lo scaglione successivo, la trattenuta è al 10%.

Un’altra novità riguarda coloro che maturano 40 anni di contributi. Per essi si introducono delle “mini finestre” che hanno lo scopo di ritardare l’entrata in pensione. Per chi matura i requisiti nel 2012, la pensione slitta di un mese; slitterà di due mesi per coloro che matureranno il diritto nel 2013, e salgono a tre per le pensioni maturate a partire dal 1° gennaio 2014. È escluso dalle regole chi matura la pensione entro il 31 dicembre 2011, oltre a un gruppo predefinito di 5mila persone.

Infine, per quanto riguarda la pensione di vecchiaia per le donne, dal 1 gennaio 2020 inizieranno i “mini scalini” che prevedono che nel 2032 l’anzianità anagrafica dovrà essere di 65 anni (più i mesi aggiuntivi dobuti alla speranza di vita) per le donne del settore privato. Dal 2020 il requisito anagrafico di 60 anni  aumenterà di un mese. Dal 1° gennaio 2021 di altri due mesi, dal 2022 di ulteriori 3 mesi e così via.